Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/2019, n. 14775
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso 29812-2017 proposto da: O R, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAllINI 121, presso lo studio dell'avvocato S V, rappresentato e difeso dall'avvocato I C;
- ricorrente -
2019 contro 699 A S , in persona del legale rappresentante S G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUÈ
BORSI
5, presso lo studio dell'avvocato F I, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 473/2017 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 11/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. A D F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato C I;
udito l'Avvocato I F;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. R O ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sen- tenza del Tribunale di Verbania che, in riforma della pronuncia del giudice di pace, aveva respinto la domanda da lui proposta per ottenere, previo accerta- mento della difformità per difetto originario dell'autovettura BMW acquistata presso la concessionaria ARG Srl, la condanna della società alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno.
2. Per ciò che interessa in questa sede, il giudice d'appello ha rilevato che: a) la statuizione del giudice di pace che aveva respinto la domanda relativa alla riduzione del prezzo per insussistenza dei presupposti non era stata ogget- to di appello incidentale ed era, dunque, coperta dal giudicato;
b) il presupposto che ricorresse un difetto originario doveva, quindi, ritener- si processualmente escluso;
c) conseguentemente nessuna responsabilità poteva essere accollata alla con- cessionaria per il mancato ristoro delle maggiori somme pagate per le ripara- zioni in officine non convenzionate: al riguardo, il Tribunale ha escluso che po- tessero trarsi argomenti contrari dall'avvenuto pagamento del massimale da parte della compagnia di assicurazioni, perché la polizza aggiuntiva riguardava anche guasti non originari;
e che il mancato rispetto del congruo termine di cui all'art. 130 co. 5 del Codice del Consumo ( ricondotto alla tardiva risposta della concessionaria) doveva riferirsi all'azione di riduzione del prezzo e non poteva quindi costituire un valido presupposto per il risarcimento riconosciuto in pri- mo grado.
3. L'intimata si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti.
1.1. Lamenta che il Tribunale, nel riformare la pronuncia di primo grado, aveva omesso di valutare una circostanza fondamentale e cioè l'intervenuto ricono- scimento del vizio originario del bene da parte della venditrice appellante "a prescindere dalla qualificazione ad esso data nella domanda principale" ( cfr. pag. 10 primo cpv
- ricorrente -
2019 contro 699 A S , in persona del legale rappresentante S G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUÈ
BORSI
5, presso lo studio dell'avvocato F I, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C G;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 473/2017 del TRIBUNALE di VERBANIA, depositata il 11/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. A D F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per il rigetto;
udito l'Avvocato C I;
udito l'Avvocato I F;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. R O ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sen- tenza del Tribunale di Verbania che, in riforma della pronuncia del giudice di pace, aveva respinto la domanda da lui proposta per ottenere, previo accerta- mento della difformità per difetto originario dell'autovettura BMW acquistata presso la concessionaria ARG Srl, la condanna della società alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno.
2. Per ciò che interessa in questa sede, il giudice d'appello ha rilevato che: a) la statuizione del giudice di pace che aveva respinto la domanda relativa alla riduzione del prezzo per insussistenza dei presupposti non era stata ogget- to di appello incidentale ed era, dunque, coperta dal giudicato;
b) il presupposto che ricorresse un difetto originario doveva, quindi, ritener- si processualmente escluso;
c) conseguentemente nessuna responsabilità poteva essere accollata alla con- cessionaria per il mancato ristoro delle maggiori somme pagate per le ripara- zioni in officine non convenzionate: al riguardo, il Tribunale ha escluso che po- tessero trarsi argomenti contrari dall'avvenuto pagamento del massimale da parte della compagnia di assicurazioni, perché la polizza aggiuntiva riguardava anche guasti non originari;
e che il mancato rispetto del congruo termine di cui all'art. 130 co. 5 del Codice del Consumo ( ricondotto alla tardiva risposta della concessionaria) doveva riferirsi all'azione di riduzione del prezzo e non poteva quindi costituire un valido presupposto per il risarcimento riconosciuto in pri- mo grado.
3. L'intimata si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 5 cpc l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti.
1.1. Lamenta che il Tribunale, nel riformare la pronuncia di primo grado, aveva omesso di valutare una circostanza fondamentale e cioè l'intervenuto ricono- scimento del vizio originario del bene da parte della venditrice appellante "a prescindere dalla qualificazione ad esso data nella domanda principale" ( cfr. pag. 10 primo cpv
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