Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2004, n. 15169
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha respinto il ricorso del danneggiato, argomentando che la Corte d'Appello aveva correttamente considerato le somme già ricevute dal ricorrente, inclusa una provvisionale, come sufficienti a estinguere il debito risarcitorio. La Corte ha sottolineato che il diritto al risarcimento è unitario e che la transazione tra il danneggiato e il responsabile del danno ha effetti anche sull'assicurazione, in quanto condebitore solidale. Inoltre, il giudice ha evidenziato che le eccezioni sollevate dall'assicurazione erano state adeguatamente esaminate e che non vi erano elementi per ritenere che il risarcimento fosse insufficiente. Pertanto, la sentenza della Corte d'Appello è stata confermata, con compensazione delle spese legali.
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T A - Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. C M M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C A RACCHIA 2, presso lo studio dell'avvocato C M D R, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MAECI ASSIC &RIASSIC SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio legale MAGNANI, difesa dagli avvocati C M, SERGIO MAGNANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 954/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa l'01/03/00 e depositata il 21/03/00 (R.G. 109/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/04 dal Consigliere Dott. M M C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S F che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5 settembre 1974 A B conveniva dinanzi al Tribunale di Roma Bruno e Alvaro M, rispettivamente conducente e proprietario di un veicolo assicurato con la M, società di mutua Assicurazioni e Riassicurazioni, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni conseguiti ad un sinistro stradale verificatosi il 4 luglio 1974.
L'I.N.A.I.L. interveniva volontariamente in giudizio per esercitare il diritto di surroga, ai sensi degli artt. 1916 cod. civ. e 28 legge 990/1969, per le prestazioni erogate al B.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 9945/1985, accertata la responsabilità esclusiva di Bruno M, liquidava all'attore, per i danni subiti, la complessiva somma di L. 167.513.670, già rivalutate. Da tale ammontare detraeva L. 23.000.000, anch' esse rivalutate, corrispostegli dalla M a titolo di provvisionale nel procedimento penale a carico del M, e L. 77.255.284, rivalutate, pagate dall'I.N.A.I.L.;quindi condannava in solido l'assicurazione M e i M a pagare al B le residue L. 67,258.386. A tal fine, ritenuta la responsabilità ultramassimale della società assicuratrice, rivalutava il massimale di polizza da lire quindicimilioni a lire novantaseimilioni e dichiarava che era capiente anche per coprire il credito dell'I.N.A.I.L. per le suddette L. 77.25.284.
Tutte le parti proponevano appello, ma l'I.N.A.I.L. transigeva la causa con la M e con i M, ed il B con questi ultimi.
Pertanto, con sentenza 112/1989, la Corte di Appello di Roma dichiarava cessata la materia del contendere tra dette parti;in accoglimento dell'appello della M dichiarava che nulla doveva corrispondere al B.
Questi ricorreva per Cassazione deducendo che la surrogazione dell'I.N.A.I.L. non poteva estendersi ai danni per cui l'Istituto non aveva erogato prestazioni e perciò il diritto di surroga trovava limite nel concorrente diritto di credito del danneggiato per autonome voci di danno.
La Corte di Cassazione, con sentenza 1872/1993, inquadrata la fattispecie nell'art. 28, commi 2, 3 e 4 della legge 990/1969, dichiarata incostituzionale con sentenza 319/1989 nella parte in cui non escludeva che gli enti assicuratori potessero surrogarsi con pregiudizio del diritto dell'assistito ai danni alla persona, non altrimenti risarciti, cassava la sentenza impugnata. A B riassumeva il giudizio chiedendo che gli fosse corrisposta la somma riconosciutagli dal giudice di primo grado. La società M Assicurazioni e Riassicurazioni deduceva che le voci di danno non indennizzate dall'I.N.A.I.L. erano state risarcite al B con la provvisionale di L. 5.000.000, rivalutate al momento della decisione di primo grado in lire 23.000.000, e che comunque occorreva tener conto della somma di lire 25.000.000, corrisposta dai M al B.
Con sentenza del 25 gennaio 1995 la Corte di Appello di Roma rigettava l'appello della M e la condannava a pagare al B la somma di lire 67.258.386, residuo credito riconosciutogli dal Tribunale, rivalutata in lire 108.460.382, oltre agli interessi legali dal 4 luglio 1971.
Avverso questa sentenza ricorreva per Cassazione la s.p.a. M Assicurazioni e Riassicurazioni ed il gravame era accolto da questa Corte con sentenza 11427/1996 per avere il giudice del rinvio giudicato su tutto l'appello inizialmente proposto dall'assicurazione senza tener conto che la precedente sentenza di appello del 18 gennaio 1989 aveva accolto la censura della medesima di violazione dell'unicità del massimale per averla il Tribunale condannata a pagare sia il residuo credito del B, sia quanto erogatogli dall'I.N.A.I.L., e tale statuizione, non impugnata, era passata in giudicato, mentre d'altro canto con la precedente sentenza n. 1872/1993 la Corte di Cassazione aveva soltanto stabilito che la prededuzione dell'I.N.A.I.L. non operava sulle somme che occorrono per risarcire i danni personali non coperti dall'assicurazione obbligatoria e quindi il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi ad accertare tali voci. Inoltre la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciare sull'eccezione della M secondo la quale la provvisionale corrisposta risarciva queste voci non coperte dall'I.N.A.I.L., e non aveva colto il senso dell'altra eccezione dalla medesima sollevata secondo la quale il danneggiato non può ricevere più del danno subito. Quindi la sentenza impugnata era cassata e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma per decidere su tali eccezioni e sul precedente rinvio della Cassazione. Con sentenza dell'11 marzo 2000 la Corte di Appello di Roma, individuato l'oggetto del precedente rinvio nell'accertare se la somma di L. 15.400.000, riconosciuta dal Tribunale a titolo di danno morale, alla vita di relazione e spese mediche future, non risarcita dall'I.N.A.I.L., era stata totalmente o parzialmente ottenuta dal B, ed in caso affermativo se l'assicurazione, quale condebitore solidale potesse beneficiare di quanto corrisposto dai M, accoglieva l'appello della società M perché il B aveva ottenuto a titolo di provvisionale 23 milioni di lire, somma superiore a quella riconosciutagli per i danni innanzi indicati. E poiché, pur se dal procedimento penale e dalla costituzione di parte civile non emergeva il titolo di imputazione della provvisionale, tuttavia la relativa somma poteva ritenersi risarcitoria del danno non patrimoniale, atteso che la stessa conclusionale del B l'aveva dichiarata comprensiva anche della componente morale, ne derivava che nulla più doveva l'assicurazione M al B. Inoltre, essendo la liquidazione dei danni posta in solido a carico di detta assicurazione e dei M, il pagamento di costoro al B di lire 25 milioni, giovava anche all'assicurazione condebitrice.