Cass. pen., sez. V trib., sentenza 07/12/2022, n. 46462

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 07/12/2022, n. 46462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46462
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SERGHIEV LENUTA LUMINITA nato il 19/06/1967 BESSONE PAOLO nato a TORINO il 27/05/1959 OREGLIA CRISTINA MARIA nato a TORINO il 05/06/1980 OREGLIA MICHELANGELO nato a ENVIE il 20/04/1944 avverso la sentenza del 08/02/2021 del TRIBUNALE di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, nonché la memoria difensiva;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha concluso chiedendo annullarsi parzialmente la sentenza .

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza emessa in data 8 febbraio 2021, confermava la sentenza del Giudice di pace, che aveva accertato la responsabilità penale di M O, M C O, P B e L L S, in ordine al delitto di diffamazione dei confronti di C S, avvocato. L'imputazione contestava la violazione dell'art. 595 cod. pen. perché i predetti, comunicando con più persone, in particolare inviando un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, offendevano la reputazione di C S, affermando che lo stesso si era reso inadempiente, non pagando la somma di euro 11.450,00, a titolo di canoni di locazione e scrivendo, tra l'altro: «alla verifica si è constatato che alcuni arredi sono stati trattenuti dall'avv. S, mentre sulle due poltrone, sul pavimento della stanza in essa contenute, sul pavimento del bagno e dell'ingresso vi erano tracce evidenti di urina così come determinabile dal forte odore dell'ambiente. In Torino, il 23 gennaio 2017».

2. I ricorsi per cassazione proposti con unico atto nell'interesse di M O, M C O, P B e L L S constano di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo e il secondo motivo vengono prospettati congiuntamente e deducono l'uno violazione di legge in relazione agli artt. 51 e 59 cod. pen. per il mancato riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, anche putativa, l'altro vizio di motivazione a riguardo. Lamentano i ricorrenti che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in conto che l'inadempienza dello S sia stata anche accertata dalla relazione preliminare stilata nell'ambito del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, cosicchè il fatto contestato nell'imputazione risulta vero e esposto in modo non diffamatorio ma continente. Per altro dovrebbe trovare applicazione la scriminante dell'art. 51 cod. pen., anche in forma putativa. In ordine alle condizioni in cui furono trovati i locali, con il rinvenimento delle tracce di urina, l'esposto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d'appello, avrebbe riferito un fatto oggettivo senza attribuirlo allo S.

4. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. per omessa rinnovazione istruttoria, non avendo il giudice d'appello disposto l'escussione dell'amministratore di condominio.

5. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla verifica dell'inadempienza della persona offesa e per l'eventuale rideterminazione della pena inflitta.

6. Con memoria datata 8 settembre 2022 la difesa dei ricorrenti replicava alla requisitoria del Procuratore generale, chiedendo annullarsi del tutto la sentenza.
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