Cass. pen., sez. V trib., sentenza 22/03/2023, n. 12100

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 22/03/2023, n. 12100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12100
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C D, nato a Palermo, il 3/11/1970;
avverso la sentenza del 23/12/2021 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. L P;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. N L, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori dell'imputato avv.ti F F e N S, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna di C D per i reati di esercizio abusivo di una professione e falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali, per avere l'imputato esercitato la professione di commercialista nonostante fosse stato sospeso in via cautelare dall'ordine di appartenenza dall'esercizio della suddetta professione, nonché per aver patrocinato diversi ricorsi presso la Commissione tributaria di Palermo attestando falsamente di rivestire la qualità di dottore commercialista.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo dei propri difensori articolando tre motivi di ricorso.

2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge consistita nell'inosservanza e nella erronea applicazione delle norme che disciplinano gli effetti giuridici dei provvedimenti amministrativi. In sintesi, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'intervenuto annullamento del provvedimento di radiazione dell'imputato dall'Albo dei commercialisti non sia provvedimento idoneo a far venir meno ex tunc il divieto di esercizio della professione travolgendo gli effetti di quello cautelare adottato nelle more e quindi la rilevanza penale della condotta tenuta dall'imputato durante il periodo di sospensione. Il ricorrente si duole altresì della illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per aver la Corte ritenuto che l'annullamento disposto dal competente organo di disciplina riguardasse solo il provvedimento di radiazione, e non anche il precedente provvedimento di sospensione cautelare, riferito ai medesimi fatti.

2.2 Con il secondo motivo vengono denunciati analoghi vizi sotto il profilo del travisamento di prove documentali ritenute essenziali ai fini del decidere. Nello specifico, l'imputato deduce che i giudici del merito avrebbero del tutto ignorato la circostanza, documentalmente provata, che durante il periodo di sospensione dall'esercizio della professione di commercialista, avrebbe svolto le attività di patrocinio dinanzi agli organi della giustizia tributaria nella sua qualità di revisore dei conti, come risulterebbe dalla carta intestata utilizzata per la redazione e il deposito dei ricorsi, nonché dalle relative firme ivi apposte dall'imputato. E ciò nonostante sulla stessa carta intestata comparisse anche l'indicazione del numero di iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti. A detta del ricorrente, il travisamento delle suddette evidenze documentali in cui sarebbe incorsa la Corte vizierebbe la sentenza impugnata con riferimento a entrambi i capi di imputazione contestati. Con riferimento al reato di cui all'art. 348 c.p., il ricorrente sostiene che la presunta farraginosità della normativa in materia di patrocinio nei giudizi tributari avrebbe indotto l'imputato in errore in ordine alla possibilità di svolgere il mandato difensivo nei giudizi di opposizione a cartelle esattoriali. Con riferimento al reato di cui all'art. 495 c.p., il ricorrente sostiene di aver speso davanti al giudice tributario, con il deposito dei ricorsi, la specifica qualifica di revisore contabile, e di non aver mai presenziato alle udienze dichiarando la qualifica di commercialista.
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