Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2005, n. 7507
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. A U - rel. Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G A D in persona del legale rappresentante pro tempore O A, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo studio dell'avvocato S C, che lo difende unitamente all'avvocato D'ALTERIO EMANUELE, giusto mandato a margine;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI N in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, difeso dall'avvocato B E, giusta delega in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 194/02 della Commissione tributaria regionale di N, depositata il 30/05/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/05 dal Consigliere Dott. U A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C P P M che ha concluso In via preliminare rinvio a nuovo ruolo in attesa delle decisioni delle s. u. e in subordine accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
G A ha impugnato l'avviso di accertamento relativo alla Tosap 1994 sostenendo di non dover pagare questo tributo per l'occupazione di suolo pubblico attuata attraverso il magazzino- posteggio adibito alla vendita di prodotti ortofrutticoli, sito all'interno del mercato ortofrutticolo di Napoli, realizzato su area comunale sottratta istituzionalmente all'uso pubblico per consentire lo svolgimento della vendita.
La Commissione Provinciale e la Commissione Regionale hanno respinto il ricorso ritenendo che il presupposto della Tosap ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 507/93 è l'occupazione comunque effettuata di beni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune, sottratti all'uso pubblico. Ha proposto ricorso la società, che ha presentato anche memoria.
Il Comune ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo il contribuente ha dedotto l'inapplicabilità nella specie dell'art. 38 D.Lgs. n. 507/93, contenente l'oggetto della Tosap, in quanto lo spazio pubblico