Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/10/2018, n. 27974

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 31/10/2018, n. 27974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27974
Data del deposito : 31 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 14569-2014 proposto da: BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A. (BRE Banca S.p.A) C.F. 01127760047, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA, 70, presso lo studio dell'avvocato M L, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO, MAURIZIO BERTOLA;, giusta delega in atti;
2018

- ricorrente -

3137

contro

B E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO

172, presso lo studio dell'avvocato P L P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V M, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1135/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 05/12/2013 R.G.N. 1576/2012. RG. n. 14569/2014

RILEVATO CHE

La Corte di appello di Torino con la sentenza n. 1135/2013 aveva parzialmente accolto l'appello proposto da B E avverso la decisione con la quale il tribunale locale aveva rigettato la domanda dallo stesso svolta nei confronti della Banca Regionale Europea spa, diretta all'accertamento del termine apposto ai contratti a tempo determinato stipulati dalle parti ed al riconoscimento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con decorrenza dal primo contratto. La Corte territoriale aveva rilevato che il Barone non era incorso in alcuna decadenza dall'impugnazione dei contratti in questione, in quanto il termine di impugnazione di cui all'art. 32 (co.1) I.n. 183/2010, esteso dalla stessa disposizione ( co.3 e 4) ai contratti a termine anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della citata legge n. 183, era divenuto efficace dal 31.12.2011, in ragione dello slittamento disposto dalla legge n. 10/2011, art.2 co. 54. A tale data non era dunque intervenuta alcuna decadenza per la impugnazione proposta. Il Giudice d'appello rilevava inoltre che risultava infondata la doglianza del lavoratore relativa alla genericità delle causali apposte ai contratti in questione a giustificazione della apposizione del termine di durata limitata , in quanto legittimo il richiamo per relationem alle ragioni giustificatrici contenute nell'Accordo sindacale del 2007. Accoglieva invece il terzo profilo di censura relativo alla sottoscrizione del secondo contratto successivamente all'inizio della prestazione lavorativa. A riguardo la corte evidenziava che l'apposizione del termine al contratto è valida solo se risultante da patto scritto, e che nel secondo contratto tale sottoscrizione era intervenuta a distanza di due giorni dall'inizio della prestazione di lavoro. Dichiarava quindi nullo il termine apposto al secondo contratto intercorso tra le parti, convertendo il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando il datore di lavoro a corrispondere l'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed accessori . RG. n. 14569/2014 Avverso detta decisione la Banca Regionale europea spa proponeva ricorso affidandolo ad un unico motivo cui resisteva con controricorso il lavoratore anche con successiva memoria.
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