Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2004, n. 11289

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In tema di intimazione di licenza o sfratto l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ., secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione, mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato. Tale adempimento, essendo escluso nel solo caso di notifica a mani proprie dell'intimato, va compiuto pertanto in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella di notificazione a mezzo posta, ancorché l'agente postale, non avendo rinvenuto in loco il destinatario, abbia rilasciato a costui l'avviso previsto dall'art. 8, della Legge 20 novembre 1982 n.890, che non equivale all'ulteriore invio della raccomandata prescritta dall'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ., la cui omissione costituisce valido motivo di opposizione tardiva nei sensi del successivo art. 668.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2004, n. 11289
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11289
Data del deposito : 15 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G A - Presidente -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. L P M - rel. Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M S e P B, elettivamente domiciliati in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell'avv. L M, che li difende, anche disgiuntamente, con l'avv. K S, giusta delega in atti.


- ricorrenti -


contro
C M, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell'avv. G A F, che lo difende, anche disgiuntamente, con l'avv. M S, giusta delega in atti.


- controricorrente -


avverso la sentenza n. 38/00 della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, emessa il 29 marzo 2000 e depositata il 12 aprile 2000 (R.G. 67/99);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 30 marzo 2004 dal Relatore Consigliere Dott. M L P;

udito l'avv. C A (delegato dall'avv. L M);

udito l'avv. G A F;

udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. R R, che ha concluso, previo rigetto dell'istanza di riunione, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. M S e P B, nei cui confronti, su istanza del locatore C M, era stata emessa una ordinanza di convalida di sfratto per morosità, proposero opposizione ai sensi dell'art. 668 c.p.c., deducendo:
- che non avevano avuto tempestiva conoscenza dell'atto di intimazione, notificato in un periodo di loro momentanea assenza, essendosi recati in Serbia per le ferie;

- che la morosità non sussisteva.


2. Il P, ritenuto:
- che alcuni giorni prima dell'opposizione era intervenuta la sentenza n. 346/98 della Corte costituzionale, che aveva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui non prevedeva che,
in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento e dell'art. 8, terzo comma, della medesima legge, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale;

- che, peraltro, non appariva nemmeno dimostrato che agli intimati fosse stata inviata "se non la raccomandata con avviso di ricevimento prevista nella sentenza della Consulta, anche solo la raccomandata semplice di cui all'art. 660 c.p.c.";

- che, pertanto, doveva essere dichiarata l'irregolarità della notificazione della intimazione di sfratto con il conseguente diritto degli intimati a proporre opposizione tardiva contro la convalida;

- che la morosità non sussisteva;

dichiarò l'ammissibilità dell'opposizione, revocò il provvedimento di convalida e respinse le domande del C, che condannò alla rifusione delle spese del processo in favore del difensore degli intimati, il quale si era dichiarato antistatario.

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