Cass. pen., sez. III, sentenza 07/09/2022, n. 32868

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/09/2022, n. 32868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32868
Data del deposito : 7 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F A, nato a Taranto il 27-01-1969;
avverso l'ordinanza del 02-03-2022 del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Taranto;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, • comma 8, D.L. n. 137 del 2020;
udita la relazione del Presidente V D N;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale, E P, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. .A.ntoniz F ricorre per la cassazione dell'ordinanza emessa dal giudice per le preliminari del tribunale di Taranto che, in funzione di giudice dell'eseci.:zione,, ha respinto, in data 2 marzo 2022, l'opposizione, ex articolo 667, comma 4: de,. codice di procedura penale, proposta avverso il provvedimento di rigetto emesso ziaiio stesso giudice de plano in data 21-22 ottobre 2021 a seguito di istanza di revoca del decreto penale di condanna per abrogatio criminis.

2. I ricorso, i.-iresentato dal difensore di fiducia, è affidato a due motivi, di seguito riassunti al sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con i primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per l'erronea a:oucazicne deli'articolo 5 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e per in:ossei-v-affila dell'articolo 8 del medesimo decreto (art, 606, comma 1, lettera o C3C, proc. pen.). SOStiene ore, erroneamente, il giudice dell'esecuzione avesse applicato, nel caso di specie, i'articolo 5 del decreto legislativo n. 8 del 2016, senza tuttavia cco.:-ciriare quest'ultima disposizione con l'articolo 8 dello stesso decreto, in forza del qua e ..`!,e. disposizioni [del d.igs. n. 8 dei 2016] che sostituiscono sanzioni penali cen sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data d'i entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti Osse;'va che, nel caso in esame, il procedimento penale relativo al titolo pregiudicante risultava definito con decreto penale divenuto irrevocabile anteriormente ala data di entrata in vigore della legge di depenalizzazione, con la conseguenza dela certa inapplicabilità dell'articolo 5 al caso di specie.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi