Cass. civ., sez. III, sentenza 12/07/2005, n. 14573
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Il potere - dovere del giudice di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicchè deve ritenersi precluso al giudice dell'appello di mutare d'ufficio - violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato - la qualificazione ritenuta dal primo giudice in mancanza di gravame sul punto ed in presenza, quindi, del giudicato formatosi su tale qualificazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel pronunciare in ordine alla domanda di rimborso di somme pagate a titolo d'imposta comunale su un passo carrabile, proposta dai proprietari di un immobile nei confronti del conduttore, aveva ritenuto non vincolante la qualificazione giuridica adottata dal giudice di primo grado, che aveva ricondotto la fattispecie all'indebito soggettivo, inquadrandola, pur in assenza di un'espressa censura da parte dell'appellante, nello schema dell'ingiustificato arricchimento).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. D B - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
C P, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour n. 1, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avv. T F, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
F G;F M;F M;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 804/00 del 6-10 novembre 2000 (R.G. 2343/99). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26 gennaio 2005 dal Relatore Cons. Dott. M F;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C R che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 3 dicembre 1998 - 11 gennaio 1999 (n. 3/99) il giudice di pace di Pescara ha condannato C P, conduttore di un immobile di proprietà di F G, F M e F M, al pagamento, in favore dei predetti, della somma di lire 2.681.892 oltre interessi di legge e spese del giudizio, da costoro reclamata a titolo di rimborso dell'imposta comunale su un passo carrabile in Pescara, viale Bovio n. 227.
Gravata tale pronunzia dal soccombente CERVELLINO il tribunale di Pescara con sentenza 6-10 novembre 2000 ha rigettato l'appello con conferma della decisione del primo giudice, atteso che l'importo in questione era dovuto dal CERVELLINO a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., poiché si era a fronte di uno scivolo in legno (mobile) e
non murario di cui beneficiava esclusivamente il conduttore dell'immobile.
Per la cassazione di quest'ultima pronunzia, notificata il 23 novembre 2001, ha proposto ricorso, con atto 29 novembre 2001 C P, affidato a due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati F G, F M e F M. MOTIVI DELLA DECISIONE