Cass. civ., sez. I, sentenza 07/05/1999, n. 4575
Sentenza
7 maggio 1999
Sentenza
7 maggio 1999
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Massime • 1
In tema di revocazione delle sentenze della Corte Suprema di cassazione, la relativa istanza è inammissibile allorquando la parte non addebiti al giudice di legittimità alcuna svista, su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o della negazione di elementi decisivi per la soluzione del quesito proposto, bensì contesti la scelta di una soluzione giuridico - interpretativa diversa da quella auspicata dal ricorrente in sede di giudizio di legittimità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giulio GRAZIADEI - Presidente -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
V.M.D. di IT LE &
C. Sas, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ORSA MINORE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. VICO 22, presso l'avvocato PANCRAZIO BELLACOSA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
FALLIMENTO MANIFATTURE NOCERA INFERIORE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE TIZIANO 80, presso l'avvocato P. RICCIARDI, rappresentato e difeso dall'avvocato EDILBERTO RICCIARDI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9354/96 di revocazione ex art. 395 cpc della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 25/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/12/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione dichiari l'inammissibilità della domanda con le pronunce di legge.
Svolgimento del processo
Il giudice delegato al fallimento "Manifatture di Nocera Inferiore" s.p.a. con ordinanza del 7 dicembre 1994 dispose la vendita con incanto, per l'udienza del 1 febbraio 1995, di un immobile;
con ordinanza del 7 marzo 1995, emessa dopo l'aggiudicazione - avendo due soggetti tra i quali la s.a.s. "V.M.D. di LL LE e C." fatto offerte in aumento di un sesto - dispose la vendita dell'immobile, per l'udienza del 17 maggio 1995, al prezzo maggiorato;
con ordinanza del 4 luglio 1995, emessa dopo la nuova aggiudicazione, dichiarò inammissibile la nuova offerta di aumento di un sesto fatto con atto depositato il 26 maggio 1995 dalla menzionata società. Avverso quest'ultima ordinanza la società propose reclamo, ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare, che il Tribunale di Nocera Inferiore respinse, con sentenza del 6 settembre 1995, affermando: a) che la dichiarazione di inammissibilità dell'offerta a causa della sua intempestività era errata, benché tale questione non fosse decisiva, perché l'offerta era tempestiva rispetto al secondo incanto, al quale essa si riferiva;
b) che con l'ordinanza - la quale non costituiva implicito provvedimento di sospensione della vendita ai sensi dell'art. 108 della legge fallimentare perché non solo non faceva alcun riferimento alle condizioni che tale sospensione consentono ma conteneva formale rilevazione della non ricorrenza delle stesse - era stato disposto un nuovo incanto, e non, come invece prevedeva l'art. 584 c.p.c., la gara tra gli offerenti;
c) che, stante l'unitarietà tra il procedimento di (primo) incanto e quello successivo introdotto dalle offerte in aumento, il secondo incanto doveva essere considerato assimilabile alla gara tra gli offerenti, che invece avrebbe dovuto essere disposta;
d) che l'ordinanza di indizione del nuovo incanto, in quanto determinata espressamente dalle offerte in aumento, esprimeva la "continuità" del procedimento di vendita, considerato altresì che con quell'ordinanza non poteva ritenersi disposta ne' la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 108 della legge fallimentare (e ciò per il motivo più sopra indicato), ne' la revoca della stessa (e ciò sia per il contenuto formale dell'ordinanza stessa che per la rilevata unitarietà del procedimento di vendita);
e) che, pertanto, doveva ritenersi che con l'ordinanza di indizione del nuovo incanto il giudice delegato non aveva inteso aprire una diversa fase del procedimento di vendita, così immutando rispetto alla previsione dell'art. 573 c.p.c. (indizione di gara tra gli offerenti), con conseguente inammissibilità di nuove offerte in aumento. Il ricorso