Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/05/2018, n. 11556

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/05/2018, n. 11556
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11556
Data del deposito : 11 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2233-2017 proposto da: INDUSTRIA MANIFATTURE SERPONE E C. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato C C;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5862/32/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2018 dal Consigliere Dott. M M. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;
che la s.r.l. Industria Manifatture Serpone e C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest'ultima, a sua volta, aveva respinto l'impugnazione della società contribuente avverso un avviso di accertamento per IRES e IRAP per l'anno 2010;
Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la contribuente invoca omessa ed insufficiente motivazione di circostanze determinanti e rilevanti per la decisione nonché omessa giustificazione dell'implicita scelta di disattendere tali circostanze, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: nonostante il richiamo ai documenti prodotti, la commissione non ne avrebbe tenuto minimamente conto nella stesura della sentenza impugnata, senza motivare tale decisione;
che, col secondo, la ricorrente assume omessa motivazione, per omessa o insufficiente valutazione di circostanze rilevanti per la decisione nonché omessa giustificazione dell'implicita scelta di disattendere tali circostanze, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.: la CTR avrebbe completamente disatteso i due motivi posti a base dell'appello;
Ric. 2017 n. 02233 sez. MT - ud. 27-02-2018 -2- che, col terzo, la Industria Manifatture Serpone e C. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 109 DPR n. 917/1986, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la mancata percezione dei canoni - per morosità del conduttore - ne avrebbe impedito l'assoggettamento ad IRPEF;
che l'Agenzia si è costituita con controricorso;
che il primo ed il secondo motivo - che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro intrinseca connessione logico/giuridica - sono inammissibili;
che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014;
Sez. 6-3, n. 21257 del 08/10/2014);
che, d'altronde, entrambe le lagnanze si traducono in un'omessa pronunzia da parte della CTR e che l'omessa pronunzia del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo (art. 360 n. 4 c.p.c.) e della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ;
che il terzo motivo è infondato, giacché in tema di reddito d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dall'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono tassative ed inderogabili, non Ric. 2017 n. 02233 sez. MT - ud. 27-02-2018 -3- essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza" (Sez. 6-5, n. 28159 del 17/12/2013);
che la sentenza n.6911 del 2003 di questa Corte non è in contrasto con le conclusioni testé raggiunte, ed anzi enuncia principi, ulteriormente sviluppati dalle successive sentenze nn. 651/2012 e 19240/2016;
che la conclusione della CTR, secondo cui "i canoni di locazione non possono essere qualificati come componenti positivi di cui non sia certa l'esistenza o la determinazione dell'ammontare, atteso che sino a quando il contratto è in vita trattasi di un componente positivo certo e determinato" è dunque in linea con i principi di diritto enunciati da questa Corte;
cheL23:27E1 il testo dell'art. 109 comma 2° lett. b) recita "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi", laddove, nella specie, mancano provvedimenti giurisdizionali a comprova dell'assunta morosità;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;
che, ai sensi dall'art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2017 n. 02233 sez. MT - ud. 27-02-2018 -4- unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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