Cass. civ., sez. III, sentenza 08/07/2020, n. 14255
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L'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato; nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005.
Sul provvedimento
Testo completo
ORIGINALE 1425 /20 . й о к c.f.C . G O Oggetto REPUBBLICA ITALIANA T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rivalsa ex art. 141, 4° LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE comma C.d.A. TERZA SEZIONE CIVILE esperibilità nei Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: confronti dell'impresa Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Presidente - designata dal F.G.V.S. Dott. D SINI Rel. Consigliere R.G.N. 23430/2018 Dott. GIUSEPPE CRICENTI Consigliere Cron.14255 Dott. S G GI - Consigliere Rep. Dott. M G Consigliere Ud. 24/02/2020 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 23430-2018 proposto da: AVIVA ITALIA SPA in persona dell'Amministratore Delegato, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato M M M;
- ricorrente contro 2020 GENERALI ITALIA SPA in persona GIOVANNI DIGITO, 348 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa dall'avvocato L V;
controricorrente nonchè
contro
M A;
- intimato avversO la sentenza n. 1096/2018 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 28/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 24/02/2020 dal Consigliere Dott. DO udienza del SESTINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CORRADO MISTRI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, con particolare riferimento ai primi tre motivi di doglianza, assorbito il quarto e disatteso per infondatezza il quinto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi p.q.r.;
assorbito il 4°;
rigettato il 5° udito l'Avvocato M M M;
udito l'Avvocato ROBERTO OTTI per delega orale;
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FATTI DI CAUSA
In relazione ad un sinistro in cui erano rimasti coinvolti una vettura assicurata con la Aviva Italia s.p.a. ed un veicolo di proprietà e condotto da Alessandro Milani, che era risultato privo di copertura assicurativa, la Aviva Italia risarci il danno subito da Giuseppe Melloni -trasportato a bordo dell'autovettura da essa assicurata e tamponata dal Milani- e agì successivamente in rivalsa nei confronti della Generali Italia s.p.a. -quale impresa designata dal F.G.V.S.- e del Milani per sentir accertare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo e per sentire condannare i convenuti, in solido, al pagamento della somma di euro 7.504,00 liquidata al terzo trasportato. Il Giudice di Pace di Treviso rigettò la domanda ritenendo inapplicabile l'art. 141 C.d.A. nel caso di sinistro provocato da veicolo non assicurato. Il Tribunale di Treviso ha rigettato l'appello della Aviva, ritenendo non pertinente il richiamo dell'appellante a Cass. n. 16477/2017 (che ha enunciato il principio secondo cui il terzo trasportato può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005 anche se il sinistro sia stato determinato da un veicolo non assicurato o non identificato), in quanto nel caso specifico era in discussione il diverso diritto di rivalsa della compagnia che aveva proceduto al risarcimento, e affermando che il riconoscimento della possibilità del trasportato di agire comunque nei confronti della compagnia del vettore «non legittima la deroga al dettato di cui all'art. 283, 5° comma, secondo periodo, del Codice delle Assicurazioni che regola i rapporti tra le compagnie che abbiano proceduto a liquidare il danno mediante la procedura di indennizzo diretto» e che prevede il diritto di regresso nei confronti del F.G.V.S. in caso di liquidazione coatta dell'impresa del veicolo responsabile;
ha aggiunto che rimaneva «esperibile un'azione di regresso ordinaria nei confronti del soggetto autore dell'illecito» e che, tuttavia, nei motivi dedotti da Aviva Italia spa non [era] espressamente prospettata una 3 riforma, eventualmente in via subordinata, della sentenza impugnata con condanna del solo M A, avendo l'odierna appellata agito solo ex art. 141 c.d.a.>>. Ha proposto ricorso per cassazione la Società per Azioni Aviva Italia, affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria;
la Generali Italia s.p.a. ha resistito con controricorso;
il P.M. ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 141, comma 4°, 150 e 283, comma 5° D. Lgs. n. 209/2005 nella parte in cui la sentenza impugnata ha erroneamente escluso il diritto della compagnia ad agire nei confronti del Fondo di garanzia