Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29792

CASS
Ordinanza
19 novembre 2024
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CASS
Ordinanza
19 novembre 2024

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Nell'opposizione all'esecuzione proposta dal singolo condomino, a fronte dell'azione esecutiva intrapresa ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. dal creditore del condominio in forza di titolo giudiziale, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario con l'ente condominiale, in quanto l'oggetto del giudizio è limitato all'accertamento della corretta determinazione della misura nei cui limiti il condomino intimato è tenuto a rispondere in sede esecutiva della condanna irrogata al condominio, in ragione del criterio di parziarietà che sorregge l'imputazione ai singoli partecipanti delle obbligazioni assunte nell'interesse dell'intero condominio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 19/11/2024, n. 29792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29792
Data del deposito : 19 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 4951/2023 Numero sezionale 3363/2024 Numero di raccolta generale 29792/2024 Data pubblicazione 19/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE Composta da FRANCO DE STEFANO - Presidente - PASQUALE GIANNITI - Consigliere - CRISTIANO VALLE - Consigliere - R.G. n. 4951/2023 AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - Cron. ____________ RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel.- CC – 15/10/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4951/2023 R.G. proposto da DI DO AC, difensore di sé medesimo, E OR NE AN, rappresentata e difesa dall'Avv. AC Di GR – ricorrenti –

contro

FALLIMENTO SOCIETÀ NUOVA EDILE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – intimato – avverso la sentenza n. 76/2023 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO, depositata il giorno 13 gennaio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
Rilevato che in forza del decreto ingiuntivo n. 3786/2010 del Tribunale di Palermo, recante condanna del Condominio dell'edificio in Palermo, via Aurispa n. 186, al pagamento del corrispettivo di lavori edili oggetto di Numero registro generale 4951/2023 Numero sezionale 3363/2024 Numero di raccolta generale 29792/2024 Data pubblicazione 19/11/2024 contratto di appalto, la Curatela del fallimento della società Nuova Edile s.r.l. in liquidazione intimò a AC di GR, quale condomino del predetto condominio, precetto di pagamento della complessiva somma di euro 51.910,58, di cui euro 30.393,58 per sorte capitale;
l'intimato dispiegò opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ., contestando l'entità della somma dovuta, siccome non corrispondente alla propria quota millesimale;
all'esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'opposizione, limitò l'efficacia del precetto all'importo di euro 22.778,53; sull'appello interposto dall'originario opponente, la decisione in epigrafe indicata ha accertato la situazione debitoria dell'appellante in misura pari ad euro 15.099,94 (oltre interessi legali dal 30 aprile 2013) e per tale importo ha dichiarato il diritto dell'intimante a procedere alla minacciata azione esecutiva;
ricorrono uno actu per cassazione AC Di GR e tale EN NN FI, articolando tre motivi, illustrati da memoria;
non svolge difese in grado di legittimità la Curatela del fallimento della società Nuova Edile s.r.l. in liquidazione;
il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio fissata per la trattazione, NN EN FI (il cui ruolo nei precedenti gradi di merito non è esplicitato in modo lineare) ha formulato rinuncia al ricorso proposto, atto sottoscritto dal difensore della rinunciante, cui è stata conferita procura speciale ad hoc;
attesa la mancata costituzione nel presente giudizio di legittimità della Curatela fallimentare intimata, il giudizio va dichiarato estinto in parte qua, ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall'art. 390 r.g. n. 4951/2023 2 Cons. est. Raffaele Rossi Numero registro generale 4951/2023 Numero sezionale 3363/2024 Numero di raccolta generale 29792/2024 Data pubblicazione 19/11/2024 cod. proc. civ., senza necessità di statuire sulle spese del grado, né di esaminare alcuna questione sulla legittimazione della rinunciante;
va invece scrutinato nel merito il ricorso di AC Di GR;
il primo motivo assume la nullità della sentenza per violazione del contraddittorio, con riferimento agli artt. 101 e 102 cod. proc. civ., all'art. 2909 cod. civ. e all'art. 63 disp. att. cod. civ.; il ricorrente censura l'impugnata sentenza per non aver ritenuto necessaria la partecipazione alla lite del Condominio (e, quindi, non aver disposto la rimessione avanti il primo giudice, stante la pretermissione dell'ente collettivo nella controversia di prime cure), conseguenza della qualificazione dell'azione del terzo creditore nei riguardi del condomino moroso come azione surrogatoria;
il motivo è infondato, pur occorrendo correggere - a mente dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. - la motivazione della sentenza impugnata, conforme a diritto nella parte dispositiva;
onde negare la sussistenza di un litisconsorzio necessario con l'ente condominiale, il giudice territoriale ha così argomentato: «il soggetto che ha stipulato un contratto col condominio e, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ., in forza di esso pretende dal condomino moroso il soddisfacimento del proprio credito pecuniario - diversamente dall'attore in surrogatoria, il quale fa valere in nome proprio un diritto altrui - agisce in via diretta (cioè non sostitutiva) nell'esercizio di un proprio diritto parziario nei confronti del proprio debitore»; l'affermazione

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