Cass. civ., sez. II, sentenza 08/09/2021, n. 24169

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L'istituito nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un'azione assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall'art. 763 c.c., può esercitare l'azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/09/2021, n. 24169
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24169
Data del deposito : 8 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

24169-21 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Presidente - Successioni Dott. FELICE MANNA Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - -Rel. Consigliere Ud. 08/01/2021 - PU Dott. GIUSEPPE TEDESCO Dott. GIUSEPPE FORTUNATO -Consigliere - R.G.N. 7781/2016 von 24165 Dott. LUCA VARRONE - Consigliere - Rep. CI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7781-2016 proposto da: VALERIANI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Marco Menghini 21, presso lo studio dell'avv. P P, che la rappresenta e difende i virtù di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

RESTANTE ORIETTA, V P, VALERIANI LAURA, elettivamente domiciliati in Roma, via Ludovisi 35, presso lo studio degli avv.ti F V e C B in forza di procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrenti -

ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 869/2016 della Corte d'appello di Roma, depositata il 10/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
62121 uditi l'avvocato P per la ricorrente e l'avv. B per i controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

V G, dopo la morte della madre N D, ha chiamato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il padre e coniuge della de cuius V P, il fratello V V e i nipoti, figli di Vincenzo, V P e V L. L'attrice, premesso che la defunta aveva disposto dei propri beni con testamento olografo, ha chiesto accertarsi la falsità di tale testamento o disporsene l'annullamento per incapacità naturale della testatrice. In subordine ha chiesto disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie perché lesive della sua quota di riserva. I convenuti si sono costituiti e hanno resistito alla domanda. Il coniuge V P, denunciando di essere stato pretermesso con il testamento, ha chiesto di essere reintegrato nei propri diritti di legittimario. Il tribunale ha rigettato tutte le domande. La Corte d'appello di Roma, adita con appello principale da Valeriani G e con appello incidentale dai convenuti, ha rigettato in toto l'appello principale. Secondo la corte d'appello: a) il testamento della de cuius era autentico;
b) non c'erano prove dell'incapacità della testatrice, né permanente, né transitoria;
c) la stima dei beni relitti e donati, correttamente eseguita dal consulente tecnico, non faceva emergere la sussistenza di una lesione di legittima in danno di V G, essendo quindi infondata la domanda di riduzione da questa proposta;
d) i documenti, prodotti dalla medesima V G in grado d'appello, intesi a dimostrare l'esistenza di ulteriori cespiti mobiliari da comprendere nell'asse, erano inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. و د ك Ric. 2016 n. 08972 sez. S2 - ud. 08-01-2021 -2- La corte d'appello ha accolto l'appello incidentale proposto da V V, nella parte in cui quest'ultimo aveva lamentato il rigetto della domanda di riduzione proposta dal padre Pietro Valeriani domanda che egli aveva coltivato dopo la morte del genitore. La corte d'appello ha rigettato l'appello incidentale proposto dai nipoti della de cuius, i quali avevano censurato la sentenza di primo grado perché il primo giudice li aveva considerato credi e non legatari. Essendo essi legatari e non eredi l'azione proposta da Valeriani G nei loro confronti era inammissibile, in difetto di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. La corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado laddove il tribunale aveva posto le spese della consulenza tecnica a carico di G, condannata altresì al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione della sentenza V G ha proposto ricorso, affidato a otto (ma in realtà) sette motivi. V P, V L e R O, i primi due in proprio e quali eredi di V V, la R solo quale erede del medesimo V V, hanno resistito con un unico controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a motivo. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 591 e 602 c.c. e omesso esame di un punto decisivo della controversia. Il motivo investe la decisione nella parte in cui la corte d'appello ha riconosciuto l'autenticità del testamento olografo della de cuius e ha negato nello stesso tempo che la testatrice fosse incapace di intendere e di volere al momento di redazione della scheda. Il motivo è infondato. Ric. 2016 n. 08972 sez. S2 - ud. 08-01-2021 -3- т о с In quanto alla violazione dell'art. 602 c.c., è chiaro che essa non può essere ravvisata nel fatto che la Corte d'appello ha riconosciuto l'autenticità della scheda di cui l'attuale ricorrente aveva denunciato la falsità. Infatti, tale valutazione attiene alla ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è un aspetto del giudizio esterno all'esatta interpretazione della norma e non rientra perciò nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (Cass. n. 640/2019). In ordine al dedotto difetto di capacità della testatrice viene in considerazione, naturalmente, l'ipotesi prevista nel n. 3 del secondo comma dell'art. 591 c.c.: c.d. incapacità naturale. La corte d'appello, sulla scorta degli elementi di prova, ha innanzitutto negato che la testatrice fosse affetta da incapacità totale e permanente;
ha del pari negato che l'attuale ricorrente avesse dato la prova che la testatrice fosse incapace al momento della formazione dell'atto. Si legge nella sentenza impugnata che nella consulenza tecnica eseguita nella causa previdenziale, richiamata dall'appellante a sostegno della censura, non si trovava alcuna conferma del supposto «grave quadro di degrado psicomotorio in cui versava la paziente». Al contrario - si legge nella sentenza impugnata - «il consulente chiarì che la diagnosi di demenza senile a carico della de cuius comparve nella storia clinica un'unica volta pochi giorni prima della visita per il riconoscimento dell'invalidità civile. Successivamente a detta data non venne più registrata e lo stesso consulente rimarcò soltanto sintomi connessi a una grave cardiopatia e ad un insufficienza respiratoria. Del resto queste conclusioni sono avvalorate, come ha correttamente sottolineato il tribunale, dalla constatazione di alcuni dati che ancora di più non possono che far ritenere presente la capacità di intendere e di volere: nei documenti clinici successivi al 1996 la patologia di demenza تان Ric. 2016 n. 08972 sez. S2 - ud. 08-01-2021 -4- senile non venne mai più diagnosticato alla de cuius, inoltre, proprio perché non presente fu negato il beneficio previdenziale/assistenziale richiesto consistente nella pensione di invalidità e ciò è confermato dal predetto consulente anche nella causa

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