Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/08/2018, n. 20719

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Il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, ivi compresa la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti.

Nel caso in cui si discuta della corretta interpretazione di norme di diritto, il controllo del giudice di legittimità investe direttamente anche la decisione e non è limitato soltanto alla plausibilità della giustificazione, sicché, come desumibile dall'art. 384, comma 4, c.p.c., il giudizio di diritto può risultare incensurabile anche se mal giustificato perché la decisione erroneamente motivata in diritto non è soggetta a cassazione ma solo a correzione quando il dispositivo sia conforme al diritto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 13/08/2018, n. 20719
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20719
Data del deposito : 13 agosto 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

207 1 9-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Proprietà - Distanze legali - Vedute - Composta da Violazione giudicato interno sulla titolarità della zona controversa Oggetto PROPRIETA' L O Presidente - U B Consigliere R.G.N. 10203/2013 Cron. 20719 A C Consigliere - M F Consigliere Rel. - CC 12/01/2018- пер с G FO Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10203/2013 R.G. proposto da Carmine MARRA PAOLO, rappresentato e difeso dall'Avv. C G, con domicilio eletto in Roma, via Costantino Morin n. 45, presso l'Avv. Michele Arditi di Castelvetere;

- ricorrente -

contro

G D;
- intimato avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 77 depositata il 24 gennaio 2013 e notificata l'11 febbraio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2018 dal Consigliere M F. 8 /1 20 Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: -- il Tribunale di Lecce Sezione distaccata di Galatina, con sentenza n. 192 del 1999, respingeva l'actio negatoria servitutis, diretta alla demolizione delle opere da cui veniva esercitata la veduta, proposta dalla S s.r.l. (cui poi subentrava P M, in qualità di assegnatario dell'area in questione, a seguito di scioglimento della società e al fine di proseguire il giudizio instaurato dalla disciolta società) nei confronti di D G;
- sul gravame interposto dal M, la Corte d'appello di Lecce, nella resistenza dell'appellato, sospeso il giudizio con ordinanza del 13.07.2009, per consentire il passaggio in giudicato di sentenza pronunciata in altro giudizio sempre di negatoria servitutis, avente ad oggetto la stessa porzione di terreno (promosso dal M nei confronti di altri proprietari confinanti), che poi veniva riassunto, respingeva il gravame ritenendo l'appellante privo di legittimazione attiva per essere stato accertato nell'altro giudizio che il terreno in questione, originariamente classificato come "via da aprirsi", in realtà non aveva mai formato oggetto di alienazione, stante l'efficacia riflessa del giudicato ex art. 2909 c.c.;
- per la cassazione del provvedimento della Corte d'appello di Lecce ricorre il M sulla base di due motivi;
- l'intimato non ha svolto difese. Atteso che: il primo motivo di ricorso (con il quale è dedotta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la corte territoriale - con travisamento dei fatti ritenuto il difetto di legittimazione attiva - della originaria società attrice, recependo un'eccezione formulata dalla controparte solo nella comparsa di costituzione in appello dell'8 maggio 2000, senza alcun cenno motivazionale agli scritti difensivi del ricorrente) è inammissibile. 2 My La questione della legittimazione attiva dell'attrice risulta essere stata ampiamente affrontata nella

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