Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2019, n. 12333
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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2544/2012 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore p. t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;-ricorrente- contro /_,,,,,,- ..(___-- ,i,t,, Grande Grazia, rappresentata e difesa dall'Avv. LCIelia Vo-riffà ed __ elettivamente domiciliata presso lo studio LLattanzi Cardarellij in via IGP da 49,»-nn-131-1-1 ,_ Palestrina, n. 4, in Roma -controricorrente- avverso la sentenza resa inter partes della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 303/22/2011, depositata il 16/11/2011 e notificata il 23/11/2011. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12/2/2019 dal Consigliere A G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale E P, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato dello Stato S F per l'Agenzia delle Entrate e l'Avvocato L S per la Sig. Grande Grazia. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo, avverso la Sig. Grande Grazia per la cassazione della sentenza n. 303/22/2011, emessa in data 25/03/2011, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 16/11/2011 e notificata in data 23/11/2011 che, in controversia relativa al silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 6, sulla richiesta di rimborso, da parte della Sig. Grande Grazia, della somma trattenuta nel 2007 dal Comune di Gravina di Puglia, quale sostituto di imposta, a titolo di ritenuta IRPEF, pari al 20%, sull'importo corrisposto a seguito di condanna del Comune al risarcimento per l'occupazione appropriativa di terreni di proprietà della controricorrente, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. 2. Con la sentenza impugnata, la C. T. R. del Lazio, per quanto di interesse in questa sede, dopo aver respinto l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale, perché tardiva, ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 546/1993, entrando nel merito, ha ritenuto che la pronuncia di primo grado fosse sufficientemente motivata e documentata;secondo la C. T. R., infatti, i terreni in questione non erano mai stati classificati dal P.R.G. nelle zone omogenee, di cui all'art. 11, comrna 5, della i. 413/1991, che espressamente fa riferimento per la tassazione delle plusvalenze connesse ad espropri solo ai terreni situati nelle alle zone A, B, CeDe non anche alle zone E ed F;che la variazione catastale era intervenuta prima dell'esproprio e risaliva alla delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 07/03/1988;che, comunque, era avvenuta tra zone (E ed F), che non rientravano in quelle previste dalla citata I. 413/1991. I Giudici di appello, infine, hanno ritenuto che l'Ufficio non avesse documentato le proprie affermazioni e che la data di riferimento per determinare la classificazione del terreno secondo gli strumenti urbanistici vigenti andasse individuata in quella del decreto di esproprio emanato il 12/10/1999. 3. A seguito del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Sig. Grande Grazia resiste con controricorso e deposita memoria difensiva.
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