Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 29/04/2021, n. 11341

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 29/04/2021, n. 11341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11341
Data del deposito : 29 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 11115-2015 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,

ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;
- ricorrenti principali - MUSOLINO R L, MUSOLINO GIUSEPPE, domiciliati 2020 in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA

2316 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall' avvocato A B;

- controricorrenti -

ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 88/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/02/2015 R.G.N. 795/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 11115/2015 RG

RILEVATO CHE

1. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 88 del 5 febbraio 2015: - confermava la sentenza del Tribunale di Pisa, nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta nei confronti del Ministero della DIFESA e del Ministero dell' INTERNO da R L e G MO, fratelli superstiti di A M— cadetto della Accademia Militare di Livorno, deceduto il 3 marzo 1977 durante un volo di addestramento— per l'accertamento in capo al defunto dello status di vittima del dovere ai sensi dell'articolo 1, comma 564, L. nr. 266/2005 e per la attribuzione in loro favore dei conseguenti benefici. - riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato il diritto dei medesimi alla iscrizione nell'elenco di cui al DPR nr. 243/2006, articolo 3, comma 3, disponendo che venisse iscritto il nominativo del defunto A M.

2. Per quanto ancora in discussione, la Corte di merito affermava la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che i benefici richiesti spettavano ai familiari delle vittime del dovere iure proprio e, quindi, non afferivano al rapporto di lavoro del militare deceduto ed avevano funzione latamente assistenziale.

3.Nel merito, riteneva integrati i requisiti prescritti dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564. 4. Erano legittimati alla richiesta dei benefici anche i fratelli non conviventi, come disposto dall'articolo 82, comma 4, legge 388/2000;
non era contestato che gli appellati fossero gli unici superstiti del cadetto.

5. L'appello delle amministrazioni, nella parte in cui sosteneva la necessità di un particolare rischio della missione, non teneva conto dell'accertamento in fatto del Tribunale, non contestato dagli appellanti, secondo cui durante il volo di addestramento vi era stato un aggravamento del rischio connaturale all'esercitazione ordinaria, a causa delle condizioni atmosferiche avverse e della inopinata modifica del piano di volo da parte del pilota.

6. Gli appellati non avevano percepito l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 258 L. 228/2012 (i genitori del cadetto, allora in vita e il fratello PROC. nr. 11115/2015 RG GIUSEPPE avevano ottenuto in via transattiva una somma a titolo risarcitorio);
comunque, l'indennizzo ex lege 228/2012 era in sé cumulabile con i benefici di cui alla legge nr. 266/2005. 7. Hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza il Ministero della DIFESA ed il Ministero dell' INTERNO, affidato a quattro motivi di censura, cui hanno resistito R L e G MO, con controricorso contenete, altresì, ricorso incidentale condizionato, illustrato con memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto— ai sensi dell'articolo 360 nr.1 cod.proc.civ.— il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo.

2.11 motivo è infondato.

3.La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte è ormai da tempo attestata sul seguente principio di diritto: «In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all'art. 1, comma 563 legge cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicchè la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale» (Cass. Sez. Un. 16/11/2016, n. 23300;
Cass. Sez. Un. 11/04/2018, n. 8982;
Cass. Sez. Un. 22/08/2019 nr. 21606).PROC. nr. 11115/2015 RG 4.Con il secondo motivo si deduce — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564 e del D.P.R. n. 243 del 2006, assumendosi l'insussistenza del presupposto del verificarsi dell' evento nel corso di una «missione» caratterizzata da particolari condizioni ambientali ed operative.
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