Cass. civ., sez. III, sentenza 11/11/2019, n. 28987
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In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Sul provvedimento
Testo completo
o t a o r v i t a l r a g o e t t a n i g ORIGINALE o t bo u b 289 87-2019 i r e t t n n o e e c r r r o o c i Oggetto i r REPUBBLICA ITALIANA e R t l u IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RESPONSABILITA' SANITARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 26165/2016 TERZA SEZIONE CIVILE Cron. 28987 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. .. Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Presidente - Ud. 02/07/2019 - Consigliere Dott. DANILO SESTINI PU Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO Rel. ConsigliereDott. PAOLO PORRECA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26165-2016 proposto da: VILLA DELLE QUERCE SPA in persona del rappresentante legale p.t. Dott. SEBASTIANO UGLIANO, elettivamente 501 domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA presso 10 studio dell'avvocato EMANUELE MERILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO TURRA';
- ricorrente 2019 contro 1504 IO MARIO, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI ALDO CUCINELLA;
1 ALLIANZ SPA, nelle persone dei suoi procuratori speciali, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO da cui è rappresentata e difesa;
- controricorrenti nonchè
contro
NE IA, SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE LIMITED, BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED ;
- intimati avversO la sentenza n. 3611/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
. 다 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per l'accoglimento motivo 2;
udito l'Avvocato PATRIZIA FARINELLI per delega;
2
Considerato che:
MA TR conveniva in giudizio, nel 2005, la casa di cura Villa Le Querce e il dottor MA OI, deducendo di aver subito danni anche non patrimoniali a séguito di un triplice intervento, nel 1999, poi nel 2002 e infine nel 2004, di mastoplastica al seno, inizialmente riduttiva, poi additiva, e infine di revisione chirurgica delle connesse cicatrici, erroneamente eseguito e non rimediato dalle operazioni successive alla prima;
la casa di cura si costituiva chiamando in manleva assicurativa l'INA LI e la Sompo Japan Insurance Company of Europe Limited;
il dottor MA OI si costituiva chiamando in analoga manleva le Assicurazioni Generali s.p.a. e IA s.p.a., già Lloyd Adriatico s.p.a.;
il Tribunale, per quanto qui ancora rileva, accoglieva la domanda per quanto di ragione, dichiarando la responsabilità solidale della struttura sanitaria e del medico;
condannava la IA in parziale manleva del dottor OI;
rigettava la domanda di garanzia dello stesso nei confronti delle Assicurazioni Generali, nonché quelle analoghe della casa di cura nei confronti dei propri assicuratori;
la Corte di appello confermava la decisione di prime cure osservando, in particolare, che la responsabilità del medico si estende automaticamente ex art. 1228, cod. civ., alla struttura che se ne è avvalsa per i propri fini permettendo l'espletamento della prestazione sanitaria, non potendo al contempo farsi alcuna differenza, quanto alla graduazione delle colpe, tra chi aveva male eseguito gli interventi e chi avrebbe dovuto assicurare un'esecuzione da parte di persona idonea;
avverso questa decisione ricorre per cassazione la Villa delle Querce s.p.a. formulando due motivi;
resistono con controricorso MA OI e IA s.p.a.;
il processo giunge a pubblica udienza a séguito di ordinanza interlocutoria 22 novembre 2018 n. 30317, evidenziando la natura nomofilattica della questione sul regime dell'azione di rivalsa, ovvero di 3 regresso nelle obbligazioni solidali, riferibile al rapporto tra struttura sanitaria e medico ritenuti responsabili;
Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe motivato solo apparentemente sulla mancata graduazione differenziata delle colpe tra casa di cura e medico responsabile, oggetto di specifica domanda sin dal primo grado e poi con motivo di appello relativo all'omissione di pronuncia consumata in prime cure;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione artt. 1298, 1299, 2055, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che, poiché non era stata addebitata alcuna censurabile condotta causativa alla struttura, non poteva porsi tale posizione sullo stesso piano di quella, colposa ed eziologica, del chirurgo, sicché avrebbe dovuto affermarsi, ai fini interni del regresso, l'esclusiva responsabilità del medico;
Rilevato che: preliminarmente deve sottolinearsi, in relazione alle eccezioni sollevate in controricorso, che il gravame è rispettoso dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 366, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., desumendosi per quanto di utilità la vicenda processuale ed essendo riportato quanto necessario alla specificità delle censure;
nel merito cassatorio, il primo motivo è infondato;
la Corte territoriale ha motivato sul punto in discussione, affermando che, quanto alla graduazione delle colpe, non poteva farsi differenza tra l'esecuzione causalmente rilevante e colposa del medico e la condotta della casa di cura che, in ragione del contratto di spedalità, era garante della prestazione e avrebbe dovuto fare sì che fosse eseguita da persona in grado di porla in essere;
4 il percorso logico e giuridico è quindi sussistente e decifrabile, sebbene da ricostruire diversamente secondo quanto si sta per spiegare scrutinando il secondo motivo;
il secondo motivo è infondato nei sensi di cui sotto;
1. la corretta identificazione del contenuto e dei limiti dell'azione di rivalsa, piuttosto che di regresso, esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 non può prescindere da un preliminare quanto funzionale esame critico degli ordinari presupposti e della corretta qualificazione di tale rimedio nel diritto delle obbligazioni e dell'illecito;
-2. la rivalsa, anche in campo sanitario a differenza del diritto di regresso, che propriamente presuppone la nascita di una obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione da parte di uno di essi viene comunemente, sebbene non correttamente, ricondotta al presupposto di un'attribuzione ovvero ripartizione della responsabilità per inadempimento, imputata al debitore e al suo ausiliario, in via solidale;
3. l'analisi dell'istituto prescinde, naturalmente, dalle ipotesi in cui sia ravvisabile, nel singolo caso di specie, una responsabilità autonoma e indipendente della struttura rispetto alla condotta colpevole del sanitario (come accade, per fare un esempio, nell'ipotesi di infezioni nosocomiali contratte nel corso del ricovero dal paziente);
4. la più frequente ricostruzione dell'istituto, oggi peraltro smentita testualmente dal disposto dell'art. 7, comma 1, della legge n. 24 del 2007 - la struttura sanitaria che, nell'adempimento della «propria» obbligazione, si avvalga dell'opera degli esercenti la professione sanitaria, risponde ai sensi degli artt. 1218, 1228 cod. civ. - sovrappone, erroneamente, una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio ex art. 1228, cod. civ., dell'ente impersonale (che si serve di ausiliari quale strumento di attuazione dell'obbligazione contrattuale verso il paziente) pur sempre fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario (il che ne esclude la configurabilità in 5 termini di responsabilità oggettiva: se non è accertata la colpa dell'ausiliario, la domanda risarcitoria sarà rigettata (salva, per quanto poc'anzi specificato, una autonoma responsabilità "organizzativa" della struttura stessa), con la responsabilità indiretta per fatto altrui (concordemente ritenuta di tipo oggettivo) dell'imprenditore per i fatti dei propri dipendenti, disciplinata dall'art. 2049 cod. civ.;
si tratta dunque di fattispecie astratte radicalmente differenti per morfologia ed effetti;
nel primo caso (art. 1228, cod. civ.) l'attività dell'ausiliario è incardinata nel programma obbligatorio originario che è diretto a realizzare, e per la cui