Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/12/2018, n. 32958
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24513/2011 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
- ricorrente -
Contro
Termigas Bergamo S.pA., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Castro Pretorio 122, presso lo studio dell'avv. A R, che la rappresenta e difende giusta procura speciale notaio A S -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 125/64/11, depositata il 14 giugno 2011 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2018 dal Consigliere V P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S D M che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito l'avv. R G per la parte ricorrente;
udito l'avv. T d I, per delega dell'avv. R, per la parte controricorrente
RITENUTO IN FATTO
1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 14 giugno 2011, che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l'appello avverso la decisione di accoglimento del ricorso della Termigas S.p.A., con cui erano state impugnate le rettifiche relative alle rimanenze iniziali del 2003, i costi non di competenza del medesimo anno e i ricavi non contabilizzati per il 2002, alla luce del condono cui la contribuente aveva aderito, ai sensi della legge n.289 del 2002. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2. Resiste con controricorso la Termigas S.p.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo, l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt. 9 L. n. 289 del 2002 e 93 TUIR. Deduce l'Ente impositore, a sostegno della domanda, che l'adesione al condono c.d. "tombale" ex art. 9 L. n.
- ricorrente -
Contro
Termigas Bergamo S.pA., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Castro Pretorio 122, presso lo studio dell'avv. A R, che la rappresenta e difende giusta procura speciale notaio A S -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 125/64/11, depositata il 14 giugno 2011 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2018 dal Consigliere V P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S D M che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito l'avv. R G per la parte ricorrente;
udito l'avv. T d I, per delega dell'avv. R, per la parte controricorrente
RITENUTO IN FATTO
1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 14 giugno 2011, che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l'appello avverso la decisione di accoglimento del ricorso della Termigas S.p.A., con cui erano state impugnate le rettifiche relative alle rimanenze iniziali del 2003, i costi non di competenza del medesimo anno e i ricavi non contabilizzati per il 2002, alla luce del condono cui la contribuente aveva aderito, ai sensi della legge n.289 del 2002. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2. Resiste con controricorso la Termigas S.p.A.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il primo motivo, l'Agenzia delle Entrate deduce la violazione degli artt. 9 L. n. 289 del 2002 e 93 TUIR. Deduce l'Ente impositore, a sostegno della domanda, che l'adesione al condono c.d. "tombale" ex art. 9 L. n.
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