Cass. civ., sez. III, sentenza 26/11/1977, n. 5157

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Massime2

Al contratto di spedizione si applica non solo la prescrizione di un anno prevista dal primo comma dell'art 2951 cod civ, ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma dell'articolo citato per i trasporti che hanno inizio o termine fuori d'Europa. ( Conf 2920/62, mass n 254331).*

La norma contenuta nell'ultimo comma dell'art 1739 cod civ, secondo cui i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario, non consente allo spedizioniere di trarre alcun vantaggio economico dal contratto oltre a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti dall'art 1740 cod civ. ne consegue che, a differenza di quanto previsto dalla norma generale contenuta nell'art 1713 cod civ, in tema di mandato, non si puo indagare sulla 'causa' per cui il premio, l'abbuono o il vantaggio di tariffa sia stato percepito dallo spedizioniere, ma e sufficiente il fatto della percezione di esso perche sorga l'Obbligo di accreditarlo al committente. (nella specie, il ricorrente sosteneva che l'Obbligo di accreditamento dello spedizioniere riguardava solo i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa da lui ottenuti mediante un'espressa pattuizione con il vettore e che si riferivano in modo specifico alla singola spedizione a lui affidata dal committente, mentre non dovevano essere accreditati al committente i premi spontaneamente concessi dal vettore allo spedizioniere in relazione alla sua attivita complessiva, riferita ad un periodo di tempo piu o meno lungo, e non in relazione ai singoli contratti di trasporto. La SC, nel respingere tale motivo di ricorso, ha formulato il principio di diritto espresso dalla massima che precede).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/11/1977, n. 5157
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5157
Data del deposito : 26 novembre 1977
Fonte ufficiale :

Testo completo

La norma contenuta nell'ultimo comma dell'art 1739 cod civ, secondo cui i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario, non consente allo spedizioniere di trarre alcun vantaggio economico dal contratto oltre a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti dall'art 1740 cod civ. ne consegue che, a differenza di
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