Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/01/2005, n. 840

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Ai sensi dell'art. 13, commi quarto e quinto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 568 del 1989), ai fini della costituzione della rendita vitalizia prevista dallo stesso art. per l'ipotesi d'omesso versamento dei contributi assicurativi e d'avvenuta prescrizione dei medesimi, sussiste la necessità che il lavoratore fornisca la prova scritta in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nel periodo d'omissione contributiva, non essendo utilizzabile al fine di ritenere provata l'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato la prova scritta relativa ad un periodo diverso rispetto a quello in cui è posta in discussione l'esistenza di prestazioni lavorative caratterizzate dal vincolo della subordinazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/01/2005, n. 840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 840
Data del deposito : 18 gennaio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Presidente aggiunto -
Dott. I G - Presidente di sezione -
Dott. D V - Presidente di sezione -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. M C F - rel. Consigliere -
Dott. D N L F - Consigliere -
Dott. C M - Consigliere -
Dott. F R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

AVEZZANA

31, presso lo studio dell'avvocato E G, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, giusta delega a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
P G, elettivamente domiciliato in ROMA, via

ARCHIMEDE

97, presso lo studio dell'avvocato E S, rappresentato e difeso dall'avvocato B M, giusta delega in calce al controricorso;



- controricorrente -


contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA

17, presso l'Avvocatura dell'istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in calce al ricorso notificato;

- resistente -
avverso la sentenza n. 167/01 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 19/09/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/11/04 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA

Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del terzo e quarto motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Sassari Giovanni P, dipendente della Soc. Editoriale La Nuova Sardegna, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro e l'INPS chiedendo la condanna della medesima società a costituire a suo favore una rendita vitalizia corrispondente alla quota di pensione perduta a causa del mancato versamento dei contributi nel periodo dall'agosto 1975 al 31 dicembre 1977, ovvero al pagamento al ricorrente della somma capitale corrispondente. Il ricorrente ha dedotto di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta fin dall'agosto 1975, retribuito come lavoratore occasionale ed autonomo: solo dal 1 febbraio 1978 la sua posizione assicurativa presso l'INPS era stata "regolarizzata" dalla società datrice di lavoro.
Il giudice adito ha condannato la società convenuta alla costituzione della rendita richiesta, e la Corte di Appello di Cagliari ha confermato questa decisione con la sentenza oggi denunciata, ritenendo fondata la pretesa azionata dal P per la costituzione della rendita, sul presupposto della omissione dei versamenti contributivi per il rapporto di lavoro subordinato nel periodo 1975/1997. In proposito, la Corte territoriale ha affermato che alla dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro per il periodo in questione "soccorrono e l'estratto contributivo versato da entrambe le parti ed i modelli 01/M ed alcuni prospetti paga", mentre alla prova "della durata (dall'agosto 1975, e cioè prima della formale assunzione avvenuta nel 1978)... e della retribuzione" "s'è provveduto con l'esame di numerosi testimoni". Il giudice dell'appello ha poi ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, affermando che la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva nel caso di prescrizione dei contributi mediante la costituzione di una quota di rendita vitalizia può essere chiesta senza limitazione temporale;
nella specie, il rapporto era ancora in corso. Avverso questa sentenza la Soc. Editoriale La Nuova Sardegna ha proposto ricorso per Cassazione affidato a nove motivi, al quale il P resiste con controricorso. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale.
La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame della questione, su cui si è rilevato un contrasto di giurisprudenza, della prescrizione dell'azione del lavoratore volta alla costituzione di rendita vitalizia in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro. La società ricorrente ha depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE


1.1. Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando i vizi di violazione degli artt. 112, 113 , 436, 416 cod. proc. civ., nonché "omesso esame ed illogica motivazione", critica l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'INPS in primo grado non si sarebbe opposta alle domande del P, e conseguentemente contesta l'ammissibilità di nuove e tardive richieste, formulate dall'Istituto previdenziale, di accoglimento delle suddette pretese.

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