Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/09/2018, n. 23333

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/09/2018, n. 23333
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23333
Data del deposito : 27 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 9225-2016 proposto da: 7") P GUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RICASOLI

7, presso lo studio dell'avvocato S M, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- ricorrente -

2018

contro

G AL PUNTO S.P.A.;- intimata - Nonché da: G AL PUNTO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA

109, presso lo studio dell'avvocato G F, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A D R, giusta procura in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

P GUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RICASOLI

7, presso lo studio dell'avvocato S M, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- controricorrente all'incidentale - avverso la sentenza n. 6690/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/10/2015, r.g. n. 4263/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2018 dal Consigliere Dott. M M L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R F G, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed accoglimento di quello incidentale;
uditi gli avvocati S M ed A D R. RG. n. 9225/2016

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 6690/2015, per quel che qui rileva, aveva riformato la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla società Giunti Al Punto a Pica Giuseppe ed aveva invece valutato legittimo il recesso dato ria le. La Corte aveva infatti ritenuto grave e lesivo del vincolo fiduciario l'arbitrario utilizzo di tre carte fedeltà, riservate alla clientela, sulle quali il dipendente, quale addetto alla cassa, aveva accreditato i punti cumulati dagli acquisti di vari clienti. Avverso la decisione proponeva ricorso il Pica affidandolo a quattro motivi. La Società Giunti al Punto spa resisteva con controricorso e contestualmente proponendo ricorso incidentale affidato a un motivo di censura . Depositava memoria successiva. Il Pica opponeva controricorso al ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300/70, in relazione all'art. 360, co.1 n.3 c.p.c., per aver, la Corte territoriale, adottato la motivazione anche su fatti mai contestati. In particolare rilevava che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto che per alcuni pagamenti dai quali erano derivati punti accreditati sulle carte in questione, erano stati effettuati con carta di credito del dipendente. Tale assunto non era circostanza contenuta nella contestazione disciplinare. Il motivo risulta inammissibile in quanto il profilo di vizio denunciato (violazione e falsa applicazione di legge) risulta inconferente rispetto al denunciato vizio della motivazione, invece sussumibile, in ipotesi, solo con la denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Peraltro, deve anche rilevarsi che, al di la' della errata prospettazione del vizio, la censura risulta altresi' inammissibile in quanto inconferente anche rispetto al decisum della Corte, misurato sulla contestazione relativa all'accredito dei punti fedeltà su carte in possesso del dipendente e non sulla circostanza che gli acquisti fossero stati effettuati direttamente dallo RG. n. 9225/2016 stesso o da clienti differenti. La circostanza in questione risulta quindi indifferente rispetto alla decisione assunta. 2)- Con il secondo motivo e' denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L.n. 300/70, in relazione all'art. 360,co.3 c.p.c., per la genericità della contestazione dell'addebito disciplinare. Il motivo risulta inammissibile perche' richiama una valutazione in fatto non piu' azionabile in sede di legittimità. 3)- Il terzo motivo richiama la violazione delle disposizioni ( art. 5 I.n. 604/44 e art. 2729 c.c.) in materia di onere della prova sul licenziamento, ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 c.p.c., avendo la Corte, affermato la responsabilità del ricorrente, senza specificare le singole circostanze su cui fondava il proprio giudizio. Soggiungeva che dai documenti esaminati e dalle prove testimoniali non risultavano elementi certi di responsabilità e che pertanto la Corte aveva mal governato il giudizio fondandolo su elementi non certi, in tal modo contravvenendo e violando le regole sugli oneri probatori in tema di licenziamento, nonche' i principi in tema di corrispondenza della sanzione massima , quale il licenziamento, al comportamento "non di scarsa importanza". Il motivo risulta inammissibile prima ancora che infondato. In concreto il ricorrente si duole della errata valutazione degli elementi di prova sia documentali che testimoniali, mai indicando ed inserendo nel ricorso gli esatti termini degli uni o degli altri, con cio' violando il principio di autosufficienza del ricorso. Peraltro, come già in molte occasioni affermato da questa Corte, "l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, RG. n. 9225/2016 dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata ( ex multis Cass. n. 19011/2017;
Cass.n. 16056/2016). Il motivo presenta quindi piu' di un profilo di inammissibilità. 4)- Con il quarto motivo e' denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2199 c.c. e dell'art. 1 e 3 della legge n. 604/66, per non aver, la Corte, valutato che i fatti accertati comunque non potessero costituire giusta causa di licenziamento, ma , al piu', motivo di altra sanzione conservativa. Anche in questo caso il ricorrente ha richiesto in questa sede la ri- valutazione di elementi di fatto non possibile in sede di legittimità. Devono, a riguardo, richiamarsi i principi in materia, già esposti al precedente n. 3). Il ricorso principale e' infondato. 5)-La Giunti al Punto spa proponeva ricorso incidentale rilevando, al primo punto, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 e 336 c.p.c. , ai sensi dell'art. 360, 1 co. n. 3, per la mancata pronuncia, da parte della Corte territoriale,sulla domanda restitutoria formulata dalla società. Esponeva a riguardo che, avendo il Pica, all'esito del giudizio di primo grado, optato per la indennità risarcitoria sostitutiva della reintegrazione, era stata a lui versata la complessiva somma di E.105.702,94 al netto delle ritenute di legge. La società formulava la richiesta di condanna alla restituzione della predetta somma nelle conclusioni del ricorso in appello. Deve osservarsi che, se pur erroneamente indicato dalla società il vizio denunciato ( violazione di legge ex art. 360 n.3 cpc), trattandosi invece di error in procedendo commesso dalla Corte nella mancata pronuncia su una domanda espressamente avanzata, deve ritenersi che il richiamo corretto alla violazione dell'art. 112 cpc, e quindi alla violazione del principio di esatta corrispondenza tra la domanda e la pronuncia conseguente, rende ammissibile il motivo, avendo rilievo la concreta prospettazione del vizio e non soltanto la sua formale indicazione. La Corte ha effettivamente omesso di pronunciare sulla domanda restitutoria avanzata nelle conclusioni nel ricorso in appello, pur avendo RG. n. ritenuto la xiittimità del recesso datoriale. A fronte della decisione assunta in punto di iicenziamento, in questa sede ritenuta esente da vizi, deve quindi ritenersi fondato il motivo di censura incidentale di restituzione delle somme ver:-;ate al lavoratore, rispetto al quale, essendo comunque richiesta una valutazione di merito, la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma, in , iversa composizione, perché provveda nella determinazione . 6)I1 secondo motivo del ricorso incidentale, diretto all'eventuale detrazione :-)erceptum, è stato proposto in via condizionata all'eventuale accoglimento del ricorso principale e quindi risulta assorbito dalla decisione assunta.
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