Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2022, n. 40543
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S E, nata a Torino il 16/07/1991 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 15 ottobre 2020, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino applicava ad E S la pena tra le parti concordata in ordine, tra l'altro, al reato di cui all'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per attività di gestione non autorizzata di rifiuti compiute in qualità di socio accomandatario della s.a.s. Autodemolizioni Autoshock. La sentenza - che stabiliva altresì, ai sensi dell'art. 260-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152, cit., la confisca del veicolo aziendale (Fiat Iveco C65) utilizzato per il trasporto dei rifiuti - diveniva irrevocabile dal 10 novembre 2020. Con provvedimento 29 dicembre 2020 il medesimo Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva darsi corso alla confisca.
2. A tale provvedimento proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen., E S, in qualità di nuova socia accomandataria, e quindi legale rappresentante, della s.a.s. Autodemolizioni Autoshock, divenuta tale già nel corso del giudizio di cognizione. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino pronunciava negativamente sull'opposizione.
3. Avverso tale ordinanza E S ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando tre motivi. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio processuale, derivante
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 15 ottobre 2020, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino applicava ad E S la pena tra le parti concordata in ordine, tra l'altro, al reato di cui all'art. 256, commi 1 e 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per attività di gestione non autorizzata di rifiuti compiute in qualità di socio accomandatario della s.a.s. Autodemolizioni Autoshock. La sentenza - che stabiliva altresì, ai sensi dell'art. 260-ter, commi 4 e 5, d.lgs. n. 152, cit., la confisca del veicolo aziendale (Fiat Iveco C65) utilizzato per il trasporto dei rifiuti - diveniva irrevocabile dal 10 novembre 2020. Con provvedimento 29 dicembre 2020 il medesimo Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva darsi corso alla confisca.
2. A tale provvedimento proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 676, cod. proc. pen., E S, in qualità di nuova socia accomandataria, e quindi legale rappresentante, della s.a.s. Autodemolizioni Autoshock, divenuta tale già nel corso del giudizio di cognizione. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino pronunciava negativamente sull'opposizione.
3. Avverso tale ordinanza E S ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, formulando tre motivi. Con il primo motivo la ricorrente deduce vizio processuale, derivante
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi