Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/10/2024, n. 27866

CASS
Ordinanza
29 ottobre 2024
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CASS
Ordinanza
29 ottobre 2024

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L'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per l'annualità 2009, con riguardo all'ipotesi di concessione in locazione finanziaria dell'autoveicolo, grava pro quota, rispettivamente, per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 14 agosto 2009, ad esclusivo carico del proprietario concedente - in base all'art. 5, comma 32, del d.l. n. 953 del 1982, conv. con modif. dalla l. n. 53 del 1983, nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 7, comma 2, della l. n. 99 del 2009 - e, per il periodo dal 15 agosto 2009 al 31 dicembre 2009, ad esclusivo carico dell'utilizzatore - in base all'art. 7, comma 2, della l. n. 99 del 2009, per effetto dell'abrogazione dell'art. 9, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 125 del 2015, da parte dell'art. 10, comma 6, del d.l. n. 113 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 160 del 2016.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 29/10/2024, n. 27866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27866
Data del deposito : 29 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 964/2017 Numero sezionale 5181/2024 Numero di raccolta generale 27866/2024 Data pubblicazione 29/10/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Oggetto: Dott. Fabio Di Pisa Presidente TASSE AUTOMOBILISTICHE Dott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatore CONCESSIONE IN LEASING Dott. Andrea Penta Consigliere RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE Dott.ssa Francesca Picardi Consigliere Ad. 10/10/2024 CC Dott.ssa Antonella Dell'Orfano Consigliere R.G.N. 964/2017 ha pronunciato la seguente Rep. ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 964/2017 R.G., proposto DA la Regione Lombardia, con sede in Milano, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gianelli, con studio in Milano (presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale), elettivamente domiciliata presso l'Avv. Cristiano Bosin, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO la “Unicredit Leasing S.p.A.”, con sede in Milano, in persona del dirigente responsabile “Tax Affairs and General Ledger” pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Mattarelli e dall'Avv. Lucia Montecamozzo, entrambi con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio legale “Fantozzi & Associati”, con sede in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE/RICORRENTE INCIDENTALE 1 Numero registro generale 964/2017 Numero sezionale 5181/2024 Numero di raccolta generale 27866/2024 Data pubblicazione 29/10/2024 avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 14 luglio 2016, n. 4204/32/2016, notificata l'11 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 ottobre 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
RILEVATO CHE:

1. la Regione Lombardia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale la Lombardia il 14 luglio 2016, n. 4204/32/2016, notificata l'11 novembre 2016, che, in controversia su impugnazione di n. 821 avvisi di accertamento per omesso versamento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2009, in relazione a vari autoveicoli concessi in locazione finanziaria (leasing) dalla “Unicredit Leasing S.p.A.” a terzi utilizzatori, per un importo complessivo di € 270.512,06, ha accolto l'appello proposto dalla “Unicredit Leasing S.p.A.” nei confronti della Regione Lombardia avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 29 giugno 2015, n. 5944/29/2015, con compensazione delle spese giudiziali;

2. la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario – sul presupposto che l'art. 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel testo novellato dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, secondo l'interpretazione autentica datane dall'art.

9-bis della legge 6 agosto 2015, n. 125, avesse previsto, per il caso di concessione in leasing di autoveicolo, la esclusiva responsabilità dell'utilizzatore per il pagamento della tassa automobilistica regionale;
2 Numero registro generale 964/2017 Numero sezionale 5181/2024 Numero di raccolta generale 27866/2024 Data pubblicazione 29/10/2024 3. la “Unicredit Leasing S.p.A.” ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza in relazione alla compensazione delle spese giudiziali;

CONSIDERATO CHE:

1. il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 1294 cod. civ., 5, comma 32, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, nel testo novellato dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, 12 disp. prel. cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che, in caso di concessione in leasing di autoveicolo, l'utilizzatore fosse l'unico obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale sulla base della disciplina vigente ratione temporis, non avendo tenuto conto dell'abrogazione della norma di interpretazione autentica da parte dell'art. 10, commi 6 e 7, del d.l. 24 giugno 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che aveva ripristinato l'originario regime di solidarietà tra concedente ed utilizzatore;

2. il ricorso incidentale è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione

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