Cass. pen., sez. I, sentenza 02/01/2023, n. 00016
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUNEA RAZVAN GABRIEL nato il 17/11/1997 avverso l'ordinanza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG, LUIGI CUOMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 12 ottobre 2021 il Tribunale di primo grado di Vaslui (Romania) ha disposto l'esecuzione della pena conseguente ad otto diverse condanne inflitte, per reati commessi in Romania, nei confronti del cittadino rumeno G B R, ed ha emesso conseguente mandato di arresto europeo. Tra tali sentenze di condanna vi era anche quella n. 1573 del 2019 del Tribunale di primo grado di Focsani, che condannava il ricorrente ad 1 anno di reclusione per un reato di furto in abitazione commesso tra il 28 ed il 29 aprile 2019. Con sentenza del 18 novembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha rifiutato la consegna alla Romania del cittadino rumeno, ritenendo lo stesso ormai radicato in Italia, e contemporaneamente, ai sensi del d. Igs. 7 ottobre 2010, n. 161, ha riconosciuto le sentenze di condanna estere emesse nei suoi confronti, disponendo che la pena fosse scontata in Italia. Con successiva ordinanza del 13 gennaio 2022 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di determinazione del quantum di pena da imputare al reato di furto in abitazione commesso la notte tra il 28 ed il 29 aprile 2019, reato ostativo alla sospensione dell'esecuzione, e, previo scioglimento del cumulo, ha determinato tale pena in 1 anno di reclusione.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce reformatio in i)eius rispetto al provvedimento dell'autorità giudiziaria rumena che aveva chiesto la consegna, v in quanto il ricorrente era stato effettivamenté\c5 un anno di reclusione per il reato di furto in abitazione in esame, ma poi nel successivo provvedimento di cumulo ofél Tribunale di primo grado di Vaslui del 12 ottobre 2021 aveva rideterminato la pena per questo titolo, divenuto reato satellite. Pur non essendovi l'indicazione precisa della pena rideterminata per questo reato, la circostanza che l'aumento complessivo di pena per i reati satellite fosse pari ad 1/3 della pena risultante dal cumulo materiale, doveva indurre a ritenere che l'autorità giudiziaria rumena avesse rideterminato in soli 4 mesi di reclusione la pena per il furto in abitazione in esame.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di
lette le conclusioni del PG, LUIGI CUOMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento del 12 ottobre 2021 il Tribunale di primo grado di Vaslui (Romania) ha disposto l'esecuzione della pena conseguente ad otto diverse condanne inflitte, per reati commessi in Romania, nei confronti del cittadino rumeno G B R, ed ha emesso conseguente mandato di arresto europeo. Tra tali sentenze di condanna vi era anche quella n. 1573 del 2019 del Tribunale di primo grado di Focsani, che condannava il ricorrente ad 1 anno di reclusione per un reato di furto in abitazione commesso tra il 28 ed il 29 aprile 2019. Con sentenza del 18 novembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha rifiutato la consegna alla Romania del cittadino rumeno, ritenendo lo stesso ormai radicato in Italia, e contemporaneamente, ai sensi del d. Igs. 7 ottobre 2010, n. 161, ha riconosciuto le sentenze di condanna estere emesse nei suoi confronti, disponendo che la pena fosse scontata in Italia. Con successiva ordinanza del 13 gennaio 2022 la Corte d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza del pubblico ministero di determinazione del quantum di pena da imputare al reato di furto in abitazione commesso la notte tra il 28 ed il 29 aprile 2019, reato ostativo alla sospensione dell'esecuzione, e, previo scioglimento del cumulo, ha determinato tale pena in 1 anno di reclusione.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce reformatio in i)eius rispetto al provvedimento dell'autorità giudiziaria rumena che aveva chiesto la consegna, v in quanto il ricorrente era stato effettivamenté\c5 un anno di reclusione per il reato di furto in abitazione in esame, ma poi nel successivo provvedimento di cumulo ofél Tribunale di primo grado di Vaslui del 12 ottobre 2021 aveva rideterminato la pena per questo titolo, divenuto reato satellite. Pur non essendovi l'indicazione precisa della pena rideterminata per questo reato, la circostanza che l'aumento complessivo di pena per i reati satellite fosse pari ad 1/3 della pena risultante dal cumulo materiale, doveva indurre a ritenere che l'autorità giudiziaria rumena avesse rideterminato in soli 4 mesi di reclusione la pena per il furto in abitazione in esame.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di
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