Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/01/2010, n. 968

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In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, la valutazione sull'inescusabilità dell'ignoranza o della negligenza che abbiano determinato una grave violazione di legge rientra tra gli apprezzamenti di merito devoluti alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e non è pertanto sindacabile dal giudice di legittimità, al quale è rimesso esclusivamente il controllo sulla congruità, adeguatezza ed assenza di vizi logici della motivazione che la sorregge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/01/2010, n. 968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 968
Data del deposito : 21 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. E A - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. V G - Consigliere -
Dott. O M - rel. Consigliere -
Dott. D?ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. D?ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME1 - in persona del NOME2 in carica
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in LOCALITA1, alla
NOME3;

- ricorrente -

Avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura NOME7, con la quale
NOME4, giudice presso il Tribunale di LOCALITA2, e' stata assolta dalle incolpazioni contestate per essere stati esclusi gli addebiti;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 15 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. N;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con nota del 18 luglio 2008, il NOME1 promosse
azione disciplinare nei confronti del dott. NOME9,
sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2, e della dott.ssa NOME4, giudice per le indagini
preliminari presso il medesimo Tribunale, avendo, il primo, richiesto il 29 febbraio 2008 la convalida dell'arresto in flagranza di NOME8, nella cui autovettura era stata rinvenuta occultata una somma di denaro di importo rilevante, e l'applicazione al medesimo della misura cautelare della custodia in carcere e, la seconda, convalidato il 3 marzo 2008 l'arresto ed applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari in relazione all'ipotesi di reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 2, benche' la norma penale fosse stata dichiarata
illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 48 del 1994. All'esito delle indagini, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione incolpo' entrambi i magistrati degli illeciti tipizzati nel D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, lett. g) ed m), "per avere mancato ai propri doveri di diligenza e laboriosita' e per essersi resi responsabili di grave violazione di legge e di adozione di provvedimenti non consentiti dalla stessa, indotti da ignoranza e negligenza inescusabile, che hanno cagionato la lesione del diritto alla liberta' individuale di NOME8, persona sottoposta ad indagini", e chiese al Presidente della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura la fissazione dell'udienza di discussione orale. Con sentenza del 10 giugno 2009, la Sezione disciplinare assolse il NOME9 e la NOME4 dalle incolpazioni "per essere risultati esclusi gli addebiti", osservando che:
non era configurabile l'illecito disciplinare di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. m, per l'insussistenza di una lesione al
diritto di liberta', giacche' "erano ab origine sussistenti gli elementi di fatto idonei a determinare la custodia cautelare dell'NOME8, sia pure attraverso il richiamo ad una norma penale diversa (art. 648 c.p.) da

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