Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2024, n. 21859

CASS
Sentenza
8 marzo 2024
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8 marzo 2024

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La sottoposizione dell'imputato a qualsivoglia restrizione della libertà personale, per altra causa integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice della sopravvenuta condizione di restrizione in tempo utile per la traduzione o per conseguire eventuali autorizzazioni in grado di consentirgli di derogare alle prescrizioni cui è assoggettato, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. (Fattispecie relativa ad imputato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma in un comune diverso da quello in cui ha sede il Tribunale procedente).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2024, n. 21859
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21859
Data del deposito : 8 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

21859 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 676/2024 Presidente - ALFREDO GUARDIANO UP 08/03/2024 LUCA PISTORELLI Relatore R.G.N. 46923/2023 IRENE SCORDAMAGLIA MATILDE BRANCACCIO ROSARIA GIORDANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AU EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA PISTORELLI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., Sabrina Passafiume che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Mario Capuano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. t RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di LA CA per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., per aver attestato falsamente al personale di polizia presso il commissariato di Muggia, in una dichiarazione sottoscritta con cui denunciava lo smarrimento della carta di circolazione di un'autovettura di sua proprietà, l'esistenza del suddetto documento e della targa della vettura.

2. Ricorre l'imputato articolando tre motivi.

2.1 Con il primo motivo lamenta la nullità dell'ordinanza del 5 luglio 2023 con la quale la Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di rinvio della trattazione del processo per concomitanti impegni professionali del difensore e rileva la nullità della sentenza d'appello ex art. 178 cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 420-ter, 484, 598, per essere stato celebrato il giudizio nonostante il legittimo impedimento del difensore a partecipare all'udienza. A parere del ricorrente era da ritenersi tempestiva, in quanto il difensore, a seguito della comunicazione ricevuta il data 7 giugno 2023 con cui la Corte d'Appello disponeva il rinvio dell'udienza del 5 giugno al 5 luglio 2023, si attivava immediatamente per ricercare un sostituto per il processo in esame, essendo contestualmente impegnato in quella data in altri tre dibattimenti dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, ottenendo la disponibilità di un collega di uno studio legale di Udine a sostituirlo dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste. Tuttavia, in data 30 giugno 2023 riceveva comunicazione a mezzo pec dal sostituto processuale nominato della sua sopravvenuta indisponibilità a provvedere alla sostituzione e, tempestivamente, inviava alla Corte d'Appello di Trieste un'istanza di rinvio della trattazione dell'udienza per sopravvenuta impossibilità ad essere sostituito, sostenendo l'impossibilità di riorganizzare l'attività professionale e di ricercare nel breve lasso di tempo a disposizione un ulteriore sostituto processuale, alla luce anche dell'assenza di personali rapporti con i colleghi del Foro di Trieste. In aggiunta, la difesa evidenza come già nella richiesta di rinvio erano indicate le ragioni che rendevano non surrogabile la presenza del difensore nei procedimenti pendenti in pari data presso il Tribunale di Torre Annunziata. Al riguardo si osserva come l'avanzato stadio delle fasi processuali nel processo a carico di LO RC l'udienza era stata fissata per la discussione finale -, la gravità delle imputazioni contestate e la complessità degli adempimenti previsti per ciascuno di essi giustificavano l'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale nei procedimenti a cui il difensore intendeva partecipare. Da ultimo, il ricorso contesta i seri dubbi che la Corte ha manifestato nella sentenza quindi al di fuori dell'ambito dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio کام A pronunciata nel corso del dibattimento circa l'autenticità della sottoscrizione apposta - dal cancelliere del Tribunale di Torre Annunziata in calce all'autocertificazione redatta dal difensore in merito alla pendenza e concomitanza degli altri procedimenti indicati.

2.2 Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 420 ter, 484 cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente lamenta che il giudice di primo grado, di fronte alla chiara manifestazione di volontà dell'imputato di partecipare al giudizio, aveva rigettato un'istanza di rinvio per legittimo impedimento del LA motivata in riferimento al fatto che egli era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria di Napoli per due volte al giorno applicata nell'ambito di altro procedimento. Ad avviso della difesa, il provvedimento applicativo della misura restrittiva costituiva una causa di legittimo impedimento dal momento che, la sua esatta osservanza, rendeva impossibile la comparizione dell'imputato all'udienza presso il Tribunale di Trieste. Altresì, il ricorrente lamenta che la sentenza d'appello, nel rigettare l'analoga eccezione sollevata con il gravame di merito, non si sarebbe conformata con i principi affermati da Sezioni Unite AN, secondo cui, al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante, graverebbe in capo al giudice procedente l'obbligo di attivarsi d'ufficio, disponendo la traduzione dell'imputato sottoposto a misura restrittiva disposta in altro procedimento o rinviare il processo, qualora il relativo ordine non fosse eseguibile per l'udienza fissata, ritenendo che qualsiasi restrizione della libertà personale costituisca un impedimento assoluto a comparire e che non gravi sull'imputato alcun obbligo di attivarsi al fine di ottenere dal giudice che procede eventuali autorizzazioni a non ottemperare alla misura cautelare per il tempo necessario a consentirgli di comparire.

2.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art 483 cod. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente omesso di considerare la documentazione allegata all'atto di appello, ossia la copia del libretto di circolazione smarrito detenuta dal ricorrente, nonché la scheda tecnica rilasciata dalla casa madre, dalla quale emergerebbe l'esistenza di un veicolo avente il numero di telaio indicato dall'imputato nella denuncia. Ad avviso della difesa, tale documentazione dimostrerebbe, per l'appunto, l'esistenza del veicolo corrispondente alla carta di circolazione il cui smarrimento è stato denunziato e, conseguentemente, l'insussistenza del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e nei termini di seguito esposti.

2. Il primo motivo di ricorso è invero infondato, in quanto dagli atti emerge che l'istanza A A di rinvio del processo d'appello per legittimo impedimento a comparire del difensore per concomitante impegno professionale era eccessivamente generica e carente dei requisiti elaborati dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.

2.1 Al riguardo deve osservarsi che l'orientamento di questa Corte ammette che l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisca il legittimo

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