Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2009, n. 15895
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L'avvocato, il quale ometta di depositare il ricorso per cassazione nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., è responsabile nei confronti del cliente del danno da questi patito in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza a lui sfavorevole, a nulla rilevando che la tardività del deposito sia ascrivibile a sua colpa esclusiva o se sussista, eventualmente, anche la responsabilità di coloro (collaboratori o terzi) di cui il professionista si sia avvalso per l'espletamento dell'incarico ricevuto.
In tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente. (Nella specie, in virtù dell'enunciato principio, la Corte ha ritenuto insindacabile il rigetto, contenuto nella sentenza impugnata, della domanda di risarcimento dei danni di cui all'art. 2043 cod. civ., proposta nei confronti del vettore per la perdita di un piego che recava la dizione "stampati", sul rilievo che non era ragionevolmente opinabile che il vettore potesse, anche usando una straordinaria diligenza, supporre che nella busta non erano contenuti "stampati", ma "atti giudiziari" di estrema importanza, il cui mancato recapito aveva determinato la decadenza dell'impugnazione di una sentenza).
Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'inutile allungamento dei tempi del giudizio. Ne consegue che se una sentenza sia appellata dalla parte soccombente e dall'interventore "ad adiuvandum", sulla base di motivi identici, l'erronea declaratoria d'inammissibilità dell'appello proposto dall'interventore "ad adiuvandum", accertata in sede di legittimità, non può comportare di per sé la rimessione della causa al giudice di appello, tutte le volte che questi abbia comunque esaminato e deciso i motivi di gravame proposti dalla parte adiuvata.
Sul provvedimento
Testo completo
15895-09-- ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA responsabilita' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO civile del LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE professionista del TERZA SEZIONE CIVILE trasportatore Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6588/2005 - Presidente Dott. SALVATORE SENESE R.G.N. 8969/2005 Rel. Consigliere Dott. M F R.G.N. 8972/2005 -R.G.N. 10782/2005 Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA R.G.N. 12688/2005 Consigliere - Dott. ALBERTO TALEVI R.G. N. 13095/2005 Consigliere Dott. A SPIRITO - Cron. 15895 ha pronunciato la seguente Rep. 4840 SENTENZA Ud. 08/04/2009 sul ricorso 6588-2005 proposto da: PU elettivamente CMPMRC32H221726N, COMPORTI MARCO contributo unificato domiciliato in Roma VIA CASSIODORO, 9, rappresentato e difeso dall'Avvocato N M che lo difende unitamente agli avvocati A P e ALBERTO BIGLIARDI con procura speciale del Notaio Dott. MARIO ZANCHI in Siena il 13/03/07 Repertorio N. 25082;2009 - ricorrente - 740 contro GESTIONE LIQUIDATORIA USL/30 AREA SENESE 92000570520, in persona del Commissario Liquidatore Dott. RTO elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MALUCELLI BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, eche la rappresenta difende unitamente all'avvocato L M per procura speciale in calce al controricorso; persona del Direttore AUSL/7 SIENA 00388270522, in Generale Dott. RTO MALUCELLI elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso 10 studio dell'avvocato C C M L, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M giusta procura in calce al controricorso; - controricorrenti nonchè contro UPS UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL ; intimati - sul ricorso 8969-2005 proposto da: AUSL/7 SIENA C.F.00388270522 in persona del ' RTO MALUCELLI Direttore Generale Dott. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L M per procura in calele al ricorso; ricorrente contro UPS UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL , COMPORTI MARCO, GESTIONE LIQUIDATORIA USL/30 AREA SENESE ;- intimati sul ricorso 8972-2005 proposto da: AREA SENESE GESTIONE LIQUIDATORIA USL/30 C.F.92000510520 in persona del Commissario Liquidatore Dott. RTO MALUCELLI elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo studio dell'avvocato CASOTTI CANTATORE LUISA, che la rappresenta e difende L M per procura in unitamente all'avvocato calce al ricorso; - ricorrente contro SEVICE ITALIANA SRL COMPORTI UPS UNITED PARCEL ' MARCO, AUSL/7 SIENA ; intimati sul ricorso 10782-2005 proposto da: UPS UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL C. F. 08537690151 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. J SITH elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso 10 studio dell'avvocato A A, che la rappresenta e difende in forza di аprocura margine del controricorso; ricorrente contro COMPORTI MARCO, LIQUIDATORIA GESTIONE USL/30 AREA SENESE AZD USL/7 SIENA ;' intimati - sul ricorso 12688-2005 proposto da: UPS UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL , C.F.08537690151 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. J SITH, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato A A, che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del controricorso; - ricorrente nonchè contro GESTIONE LIQUIDATORIA USL/30 AREA SENESE AUSL/7 SIENA , COMPORTI MARCO; intimati - sul ricorso 13095-2005 proposto da: UPS UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL 08537690151 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. J SITH elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato A e difende in forza di A, che lo rappresenta procura a margine del ricorso; ricorrente - nonchè contro GESTIONE LIQUIDATORIA USL/30 AREA SENESE AUSL/7 ' SIENA COMPORTI MARCO; - intimati - avverso la sentenza n. 1514/2004 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, Prima Sezione Civile, emessa il 04/05/04, depositata il 29/11/2004;R.G.N. 1892/A/2002+2146/A/2002; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/2009 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO; udito l'Avvocato M N; udito l'Avvocato M L C C; udito l'Avvocato A A; udito il P.M. in persona de] Sostituto Procuratore Generale Dott. C F che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ASL 7 di Siena ha evocato in giudizio avanti il Tribunale della stessa città (e nel processo è interve- nuta ad adiuvandum la Gestione Liquidatoria USL 30 Area Senese) l'avv. COMPORTI M nonché la s.r.l. U.P.S. United Parcel Service Italia (già U.P.S. Alimondo s. r. 1.) per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno (quantificato in complessive lire 858.383.717) subito per fatto e colpa dei convenuti. Ha esposto l'attrice di avere conferito mandato al- l'avv. COMPORTI di proporre ricorso per cassazione av- verso la sentenza del Tribunale di Siena che, nella cau- sa che l'aveva vista opposta ad alcuni sanitari conven- zionati addetti al servizio di guardia medica, aveva riconosciuto il diritto di questi ultimi di ottenere il ricalcolo delle quote di «carovita» sulla base di lire 684.189 a decorrere dal 1° maggio 1986, che il profes- sionista, redatto e notificato il ricorso che avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria della Cassa- zione entro il 20 luglio 1990 aveva, in data 4 luglio 1990, affidato il plico contenente l'atto, al corriere U.P.S. Alimondo affinché lo consegnasse al procuratore domiciliatario in Roma, avv. M M, ma il plico era stato consegnato ad un diverso indirizzo dove era stato ritirato da persona sconosciuta. ri 4 Nell'agosto 1994 ha riferito, ancora, la attrice le parti vittoriose avevano azionato la sentenza del - tribunale di Siena (oggetto del ricorso per la redazio- ne del quale era stato officiato l'avv. COMPORTI) inti- mando precetto per oltre lire 900 milioni e successiva- mente la vertenza era stata definita in via transattiva col pagamento della somma di lire 858.383.717, compren- siva dei contributi previdenziali dovuti sulle quote mensili del «carovita», mentre la Corte di cassazione, decidendo in causa simile, aveva poi risolto la que- stione nel senso sostenuto dall'USL 30 con sentenza n. 3463 del 1991 cui era seguita conforme giurisprudenza. Se la controversia de qua, pertanto, ha concluso la fosse giunta davanti al giudice di legittimi- attrice, tà, la sentenza del Tribunale sarebbe stata annullata ed essa attrice nessun pregiudizio avrebbe subito. Costituitisi in giudizio i convenuti hanno resisti- to alla avversa domanda, deducendone la infondatezza. Svoltasi la istruttoria del caso, l'adito tribunale caso con sentenza 7 maggio 3 dicembre 2001 ha rigettato la PA. (salso funt infra) - деблук domanda proposta dalla ASL 7 e dalla Gestione Liquida- toria, ha dichiarato che la s.r.l. U.P.S. Italia già s.r.l. UPS Alimondo.si era resa gravemente inadempiente al contratto concluso con l'avv. COMPORTI e ha condan- nato, quindi, la stessa UPS al risarcimento del danno My cagionato all'avv. COMPORTI - che aveva svolto azione di rilevazione nei confronti del vettore e per esso - alla Gestione Liquidatoria USL 30 Area Senese, liqui- dandolo nella misura in citazione indicata, oltre ac- cessori. Ha ritenuto quel giudice che all'avv. COMPORTI non poteva essere imputata alcuna colpa professionale nella scelta del corriere cui affidare il plico (trattandosi di prassi notoriamente attivata dagli avvocati per il recapito di atti giudiziari, ed essendosi per di più il ·legale avvalso di una impresa già da egli positivamente¨· sperimentata) né per avere indicato, sul plico, un nu- mero civico errato (146 anziché 142) dell'indirizzo del destinatario (ben potendo l'incertezza venire superata, dal vettore, o con la richiesta di informazioni sul po- sto ovvero di istruzioni al mittente e comunque avendo il vettore l'obbligo, nell'ipotesi di impossibilità di consegna alla persona indicata sul plico, di restituire l'oggetto al mittente medesimo od anche conservarlo per impedirne la perdita). Vi era stata ha ritenuto quel giudice peraltro, colpa grave della soc. UPS Italia per aver posto in es- sere una condotta assolutamente omissiva e totalmente contraria ai doveri del vettore essa(tra l'altro non aveva saputo indicare a chi il plico era stato effetti- 9 vamente consegnato) e la perdita dell'atto aveva impe- dito il suo deposito presso la Cassazione (mentre la restituzione del plico subito dopo la mancata consegna avrebbe consentito tempestivamente il deposito la cui scadenza era fissata al 19 luglio 1990). Il ricorso [per cassazione] ha ancora evidenziato - quel giudice avrebbe avuto sicuramente, o quanto meno - alto grado di probabilità, di accoglimento stante l'e- voluzione favorevole alla tesi dell'attrice della giurisprudenza della S.C. e non poteva dirsi operante la limitazione quantitativa di responsabilità del vet- tore introdotta dalla legge n. 450 del 1986, sia perché essa non era applicabile, giusta sentenza Corte Costi- tuzionale n. 420 del 1991, nell'ipotesi verificatasi - di colpa grave della convenuta, sia per- nella specie - ché vi era stata la mancata consegna della cosa al de- stinatario, e non la perdita o l'avaria del bene, mentre non aveva pregio l'eccezione della soc. UPS Italia cir- ca la irrilevanza della citata sentenza del giudice delle leggi per essere essa intervenuta successivamente al verificarsi del dedotto inadempimento. - inoltre - carenza di legittimazione Non vi era attiva dell'Azienda USL 7 -sollevata dalla convenuta posto che contraddittore di quest'ultima doveva consi- derarsi l'avv. COMPORTI che aveva concluso il con- 7 tratto di trasporto in nome proprio anche se nell'inte- resse della cliente, con l'ulteriore considerazione che la azione svolta nei confronti della UPS Italia s.r.l. (chiamata appunto in rilevazione) non rivestiva natura extracontrattuale. Era da rigettarsi, da ultimo, l'eccezione di pre- scrizione avanzata dalla convenuta perché vi era stata tempestiva interruzione da parte dell'avv. COMPORTI, in nome e nell'interesse della ex Usl 30 Area Senese -- cui era succeduta ex lege l'