Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/2019, n. 21994
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 13916-2015 proposto da: FERRARO V F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO V.E. SPINOSO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G;- ricorrente -controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - nonchè contro R S;- intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ALESSANDRIA, depositata il 06/11/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2019 dal Consigliere Dott. F D S;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso in subordine rigetto;rg 13916/15 Fatti di causa 1. V F F propose opposizione al decreto del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Alessandria reso in data 14/02/2014, di liquidazione dei compensi al c.t.u., S R, incaricato della stima del compendio pignorato in una procedura espropriativa immobiliare da lui promossa a soddisfacimento di un suo credito di lavoro, nella parte in cui ha posto il pagamento di quei compensi a carico del creditore, adducendo una nozione di gratuità del processo estesa appunto agli atti istruttori, in analogia a quanto previsto per il caso dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il tribunale, in unico grado, respinse l'opposizione, richiamando Cass.7294713 in tema di giudizio di divorzio e comunque interpretando come limitate ai soli aspetti fiscali le esenzioni o le gratuità previste dal rito del lavoro. 2. Il Ferraro ricorre per la cassazione di tale ordinanza, articolando un unitario motivo ed illustrandolo con memoria già per l'udienza pubblica del 14/09/2018;e, mentre la Romani non espleta attività difensiva in questa sede, all'esito dell'ordine di rinnovazione della notificazione della notifica del ricorso all'Avvocatura di Stato, impartito con ordinanza interlocutoria n. 32394 del 14/12/2018, quest'ultima notifica controricorso a mezzo p.e.c. il 09/03/2019 ed il ricorrente produce altra copia della sentenza gravata in uno a quella del ricorso rinotificato all'Avvocatura erariale. Ragioni della decisione 1. Il ricorrente si duole di «violazione e falsa applicazione dell'art. 10 legge 533/1973 (articolo unico Legge 319/1958)», invocando la gratuità del processo esecutivo per crediti di lavoro, nel senso dell'esenzione anche dalle spese per consulenza tecnica o per la remunerazione di altri ausiliari del giudice la cui attività sia indispensabile per il processo.rg 13916/15 2. Al riguardo, ribadendo gli argomenti anche nella memoria depositata per l'udienza pubblica del 14/09/2018 a confutazione della sopravvenuta pronuncia di Cass. 17/03/2016, n. 5325: - sostiene un'interpretazione estensiva dell'art. 10 L. 533/73, invocando Corte cost. 227/01 e richiamando dapprima il precedente di Cass. 16732/07 (relativo alle spese dell'Istituto vendite giudiziarie, la cui anticipazione con effetti condizionanti l'esperibilità della vendita era stata dichiarata illegittima, nonostante la più ristretta formulazione della massima ufficiale) e, poi, la pacifica esenzione da imposte e spese di notifica per il processo esecutivo del lavoro;- contesta il richiamo della impugnata ordinanza a Cass. 7294/13, che male avrebbe dato prevalenza all'art. 8 co. 1 d.P.R. 115/02 senza considerare l'art. 10 I. 533/73;- ed ancora argomenta che tale norma non esclude che lo Stato anticipi le spese pure in casi diversi dall'ammissione al gratuito patrocinio, non essendo l'art. 10 della legge 533/73 stato abrogato.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi