Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2009, n. 166

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La neutralizzazione dei periodi di sospensione del rapporto assicurativo previdenziale obbligatorio, che derivino da alcune obiettive situazioni impeditive (quali l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità, la prestazione di lavoro all'estero, la malattia di una certa durata e altre) - prevista dall'art. 37 d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, ai fini dell'esclusione dei periodi medesimi in sede di verifica dei requisiti contributivi e, in particolare, del requisito del prescritto numero di contributi nell'ultimo quinquennio ai fini del diritto alla pensione di invalidità - è espressione di un principio generale del sistema previdenziale, diretto ad impedire che il lavoratore perda il diritto alla prestazione previdenziale allorché il versamento contributivo sia carente per ragioni a lui non imputabili; ne consegue che non è necessario che la causa impeditiva operi nel corso di un rapporto di lavoro, in atto sospeso, e che, in caso di mancata maturazione del requisito contributivo specifico, consistente nella contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda per il pensionamento di invalidità imputabile ad infermità dell'assicurato, deve ritenersi sufficiente il requisito contributivo c.d. generico. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto ostativo al conseguimento della pensione di inabilità il difetto del requisito contributivo specifico, negando che potesse applicarsi il principio della neutralizzazione dei periodi assicurativi a fronte della malattia da cui era affetto l'interessato, consistente in una grave forma di schizofrenia paranoidea).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/01/2009, n. 166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 166
Data del deposito : 8 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE L M - Presidente -
Dott. DE M A - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. B G - rel. Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente-
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati R A, B G, V N, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 520/2004 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 25/06/2004 R.G.N. 626/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2008 dal Consigliere Dott. G B;

udito l'Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28.4 - 25.6.2004, la Corte d'Appello di Cagliari confermò la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva rigettato la domanda proposta da Farris Carlo nei confronti dell'Inps, diretta all'ottenimento della pensione ordinaria di inabilità (o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità) per difetto del requisito contributivo specifico (relativo cioè al numero minimo di contributi versati negli ultimi cinque anni).
A fronte della tesi del Farris, il quale, in relazione alla dedotta grave forma di schizofrenia paranoidea da cui era affetto, invocava l'applicazione del principio della cosiddetta

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