Cass. civ., sez. III, sentenza 11/08/2023, n. 24594
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Ai diritti derivanti da un contratto di assicurazione sulla vita del passeggero di un aeromobile - a seguito dell'abrogazione, ad opera del d.lgs. n. 96 del 2005, della disciplina dell'assicurazione passeggero, originariamente contenuta nel codice della navigazione - è applicabile il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. e non quello annuale previsto dall'art. 547 c.n., relativo ai soli casi di assicurazione disciplinati dal medesimo codice. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che è soggetto al termine biennale di prescrizione il diritto derivante da una polizza stipulata dal Club Alpino Italiano a copertura degli infortuni che potessero occorrere ai soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 8016/2020 Numero sezionale 1797/2023 Numero di raccolta generale 24594/2023 Data pubblicazione 11/08/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto RESPONSABILITA' GIACOMO TRAVAGLINO Presidente CIVILE GENERALE LINA RUBINO Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere GIUSEPPE CRICENTI Consigliere - Rel. Ud. 15/05/2023 PU PAOLO SPAZIANI Consigliere Cron. R.G.N. 8016/2020 SENTENZA sul ricorso 8016/2020 proposto da: S G impersonato dalla di lui madre N A, rappresentato e difeso dall'avvocato G A;
-ricorrente -
contro
Unipolsai Assicurazioni Spa in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli avvocati C M e G M;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 4039/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2023 da CRICENTI GIUSEPPE;
udito l'Avvocato A G;
udito l'Avvocato A F per delega;
udito l'Avvocato A F;
Numero registro generale 8016/2020 Numero sezionale 1797/2023 Numero di raccolta generale 24594/2023 Data pubblicazione 11/08/2023 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA;
Ritenuto che
1.-F S prestava la sua opera di soccorso a favore del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, gestito dal Club Alpino Italiano, quando ha perso la vita precipitando con l'elicottero che lo trasportava sul posto dell'intervento. 2.-Il Club Alpino Italiano aveva stipulato una polizza con la compagnia Fondiaria Sai, ora Unipol Sai, per coprire gli infortuni che potessero occorrere ai soccorritori durante i voli effettuati per portare aiuto. Il figlio della vittima, Giacomo Spaziani, ha agito
contro
Unipol Sai per farsi liquidare l'indennizzo previsto, per l'appunto, da tale polizza, per la morte del padre, ed ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la relativa somma. A tale ingiunzione ha proposto opposizione la Unipol Sai, che, tra l'altro, ha eccepito il decorso della prescrizione annuale. 3.-Il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, osservando come la polizza era diretta a coprire non solo il rischio di perdita della vita, per il quale era stata eccepita la prescrizione, ma altresì rischi di danni diversi anche al di fuori della navigazione in aeromobili, con la conseguenza che non poteva all'intera polizza applicarsi il termine di prescrizione del solo rischio vita in navigazione aerea. Su appello della Unipol, la Corte di Appello di Milano ha osservato che, trattandosi di polizza contro i rischi da infortunio aereo, ossia derivanti da navigazione aerea, doveva applicarsi la norma del codice della navigazione, anziché quella del codice civile (art. 2952), in forza del rimando dell'articolo 1882 c.c., con conseguente prescrizione annuale. Ed ha dunque dichiarato prescritto il diritto. 4.-Avverso tale decisione Spaziani ricorre con due motivi. Si oppone alla impugnazione la Unipol Sai con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Considerato che
Numero registro generale 8016/2020 Numero sezionale 1797/2023 Numero di raccolta