Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/02/2018, n. 04683

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 28/02/2018, n. 04683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04683
Data del deposito : 28 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente C;
e ORDINANZA sul ricorso 15808-2014 proposto da: NUGNES GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MARESCIALLO PILSUDSKY

118, presso lo studio dell'avvocato MARIA D'ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE D'AMORE;

- ricorrente -

contro

NUGNES RACHELE, NUGNES FRANCESCO, NUGNES ELENA, AMABILE ROSA, NUGNES MARCO, NUGNES GIANCARLO , NUGNES MARIA, NUGNES MARIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1751/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere Dott. A S. ,c) Lu(2-la FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE G N propone ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1751/2013, depositata il 06/05/2013, la quale, in parziale accoglimento dell'appello principale di R N e dell'appello incidentale di F N ed E N, ha determinato in C 256.988,00 il valore di mercato dell'intero compendio immobiliare compreso nell'eredità di F N, ha confermato l'attribuzione dello stesso in proprietà al coerede D N, e condannato quest'ultimo al pagamento dei rispettivi conguagli in denaro in favore dei restanti coeredi, nonché al rimborso in favore di F ed E N della somma di C 1.483,86 oltre interessi, a titolo di frutti non percepiti. Rimangono tutti intimati, senza svolgere attività difensive, R N, F N, E N, R A, M Ngnes, Giancarlo Nugnes, Maria Nugnes (nata 30.08.1970) e Maria Nugnes (nata 11.09.1931). L'avvocato Raffaele D'Amore fece pervenire in data 30 giugno 2017 istanza di "differimento dell'udienza di trattazione fissata per il giorno 11/07/2017, essendoci in corso trattative di bonario componimento con le controparti (parenti), peraltro contumaci, onde evitare di sottrarre tempo alla giustizia ed ulteriori spese consequenziali di giustizia". Con ordinanza interlocutoria del 24 agosto 2017 la causa venne perciò rinviata a nuovo ruolo. G N denuncia nel suo unico motivo di ricorso "l'omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, ovvero l'omesso esame della cervellotica determinazione in ordine alla valutazione dei cespiti immobiliari operata dal CTU". In particolare, si censura, testualmente, Ric. 2014 n. 15808 sez. 52 - ud. 19-01-2018 -2- "l'omesso esame da parte della Corte di Appello circa la determinazione giuridica degli immobili che non ha tenuto conto delle opere abusive effettuate sugli stessi e le spese di
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