Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2023, n. 04528
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TT UD, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/05/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao d'Aquino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 11 giugno 2020 del Tribunale di Milano che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale responsabilità di UD TT per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale unificati ai fini sanzionatori in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia, nonché alle pene accessorie fallimentari, per la stessa durata della pena principale, ed alla interdizione per anni cinque dai pubblici uffici. /1/ L'TT risulta condannato per avere, quale amministratore di fatto della LL s.p.a. dichiarata fallita il 10 luglio 2008: 1) distratto l'azienda della società in prossimità del fallimento cedendola alle società Eddi s.r.l. e Eddi Network s.r.l. compensando il prezzo, pattuito in euro 9.071.488,00, con crediti inesistenti, in quanto creati con artifici contabili, vantati nei confronti della fallita dalla sua controllante BA LE e da questa ceduti alla Flat LD s.r.I., controllante delle cessionarie;
2) distratto la somma di euro 660.441,00 effettuando pagamenti alla Hawkdove ltd. di fatture per operazioni inesistenti, la somma di euro 346.824,00 effettuando il pagamento alla Alma s.r.l. di fatture per spese di progettazione che non dovevano gravare sulla fallita, in quanto relative ad un brevetto registrato a favore della UX LD s.a., nonché altri indebiti pagamenti in favore della Alma s.r.l. e tra questi anche l'accollo del debito della Alma s.r.l. verso il locatore di un immobile da questa condotto ed infine la somma di euro 5.656,00 per spese effettuate con carta di credito e non documentate;
3) omesso la tenuta del libro degli inventari e del libro matricola, occultato svariate fatture attive e passive e tenuto il libro giornale in modo irregolare, così rendendo al curatore impossibile la completa ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso UD TT, a mezzo dei suoi difensori ciascuno dei quali ha redatto un autonomo atto di impugnazione, chiedendone l'annullamento ed articolando complessivamente sette motivi.
2.1. Con il primo motivo - corrispondente al primo motivo dell'atto redatto dall'avv. Paola Minerva - il ricorrente lamenta il travisamento del senso letterale dell'accordo intervenuto in data 21 novembre 2000 tra lui, VA AR e AN AN. Secondo il Tribunale, in virtù di detto accordo si era convenuto che le cariche di presidente e di amministratore delegato della costituenda LL s.p.a. sarebbero state attribuite a AN AN, mentre all'TT ed a sua moglie sarebbe stato affidato l'incarico di operare quali consulenti esterni e si era deciso di autorizzare il AN a firmare ordini di acquisto e l'TT ad eseguire i pagamenti e, in particolare, si era stabilito che le spese autorizzate dal AN avrebbero dovuto essere siglate dall'TT ed in sua assenza dal AR. La Corte di appello ha affermato che la previsione che l'TT siglasse le spese autorizzate dal AN era volta a consentire un controllo incrociato sulle spese e che detta clausola aveva attribuito all'TT la esecuzione dei pagamenti.I Giudici del merito, anche sulla base di tale accordo, hanno ritenuto provato che l'TT avesse amministrato di fatto la società poi fallita. Il ricorrente sostiene che il senso letterale di detto accordo è stato travisato, poiché in esso non si affermava che il l'TT avrebbe effettuato i pagamenti, ma piuttosto che egli, «per tramite della banca», si impegnava a garantire l'effettuazione dei relativi pagamenti e comunque ordini e spese erano rimasti di esclusiva competenza del AN;
dalle clausole dell'accordo non si poteva dedurre, come aveva invece fatto la Corte di appello, che gli ordini di acquisto fossero decisi e disposti su indicazione dell'TT e che il AN non avesse potere discrezionale in merito. I Giudici di appello, evidenzia il ricorrente, hanno anche affermato che i punti dell'accordo non sarebbero stati provati con una cospicua documentazione, a causa della condotta dell'imputato, volta ad occultare le prove della sua responsabilità, e che tuttavia risultava che dopo che il AR ed il AN erano usciti dalla compagine sociale non vi era stato un nuovo accordo che disciplinasse gli incarichi di coloro che operavano nella società;
tale circostanza dimostrava la perdurante vigenza delle previsioni di tale accordo in relazione alla posizione dell'TT. Sostiene allora il ricorrente che tale ragionamento è illogico, perché teso a colmare la carenza di riscontri in ordine al contenuto dell'accordo tramite una illegittima inversione dell'onere probatorio, asserendo che tale carenza è dovuta all'attività di occultamento attuata dall'TT e che, non essendo stata dimostrata la stipula di un nuovo accordo, deve ritenersi ancora vigente quello concluso il 21 novembre 2020. Era peraltro illogico affermare che i ruoli all'interno della società potessero essere disciplinati da un accordo intervenuto con chi, dal 2001, non era più inserito nell'organigramma societario e doveva, invece, ritenersi che l'accordo si fosse risolto alla fine del 2001, con conseguente impossibilità di attribuire all'TT il ruolo di amministratore di fatto oltre tale momento.
2.2. Con il secondo motivo - corrispondente al secondo motivo dell'atto redatto dall'avv. Paola Minerva - il ricorrente lamenta contestualmente la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, di cui all'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., e carenza di motivazione laddove la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato per avere distratto somme pagate ad Alma s.r.l. per altre forniture e lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sull'immobile locato dalla stessa. Sostiene che dalla lettura del capo di imputazione risulta che oggetto di contestazione erano solo i pagamenti ad Alma s.r.l. aventi come causale la progettazione del brevetto e l'indebito accollo del debito di questa verso il locatore dell'immobile condotto dalla Alma s.r.I., mentre l'aver effettuato pagamenti per forniture e lavori di manutenzione straordinaria attinenti a detto immobile era condotta a lui mai contestata. La suddetta violazione aveva costituito oggetto di un motivo di appello che era stato dalla Corte territoriale rigettato affermando che dal tenore letterale del capo di imputazione anche tale