Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5928
Sentenza
15 giugno 1999
Sentenza
15 giugno 1999
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Massime • 2
Ai sensi dell'art. 895, comma primo cod. civ., nella ipotesi in cui, per morte recisione o abbattimento, un albero non facente parte di un filare sia stato eliminato, si estingue, in deroga ai principi in tema di estinzione delle servitù, anche la servitù che consentiva il mantenimento dell'albero a distanza inferiore a quella legale, non avendo il titolare del fondo dominante alcun diritto di sostituire l'albero eliminato se non osservando le distanze legali.
Il diritto di mantenere i rami di un albero protesi verso il fondo del vicino (art. 896 cod. civ.) può legittimamente costituire oggetto di servitù (potendo quest'ultima avere ad oggetto non soltanto una maggior utilità, ma anche semplicemente una maggior comodità o mera amenità del fondo dominante) a condizione che questa nasca per titolo ovvero per destinazione del padre di famiglia (e non anche per usucapione, potendo il proprietario del fondo confinante costringere in qualunque tempo il vicino a tagliarli). Ne consegue che, al fine di ritenere legittimo il protendimento dei rami, il proprietario del fondo è tenuto a provare non già l'esistenza di una servitù di tenere l'albero a distanza inferiore a quella legale, bensì la costituzione (per titolo o per "destinatio patris familiae") della specifica servitù di protendimento dei rami nel fondo vicino.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROLFO, che lo difende unitamente all'avvocato RENZO FRANCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NT NA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE CAVE 17, presso lo studio BONIFAZI Cammerota, difesa dall'avvocato PAOLO BORSOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.214/96 del Tribunale di MASSA, depositata il 29/4/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/1/99 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo, rigetto del 2 e del 3.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EP HI, con atto di citazione notificato il 3 novembre 1988, convenne NN MA AZ innanzi al Pretore di Massa, presso la Sezione Distaccata di Carrara, per sentirla condannare ad abbattere un albero posto a distanza illegale dal proprio fondo ed al taglio dei rami di altro albero che, invadendo la proprietà di esso attore, toglievano luce ed aria alla propria abitazione. Il convenuto resistè alla domanda, chiedendone il rigetto. Nel corso di un'ispezione dei luoghi il procuratore dell'attore diede atto dell'abbattimento di uno dei due alberi, ma il procuratore della convenuta osservò che l'abbattimento non aveva alcun legame con la causa.
L'adito pretore rigettò la domanda e la sua decisione ha trovato conferma nella sentenza resa in data 29 aprile 1996 dal Tribunale di Massa Carrara, adito in appello dal soccombente HI. Ha ritenuto il giudice d'appello che il diritto della AZ a tenere le piante a distanza non consentita dalla legge derivava dalla costruzione, a carico del fondo del HI, di una servitù per destinazione del padre di famiglia, perché, al tempo della divisione dell'originario unico fondo, gli alberi si trovavano nella posizione in cui erano al tempo della domanda ed alcuna disposizione relativamente ad essi era stata dettata con l'atto di divisione.
Il Tribunale ha, inoltre, escluso che, come sosteneva l'appellante, l'abbattimento di uno dei due alberi potesse significare rinuncia, implicita, da parte del titolare del fondo dominante, alla servitù, sia perché una rinuncia tacita sarebbe stata inconcepibile, sia, comunque, perché ad un diritto reale può rinunciarsi solo mediante atto scritto.
Quanto alla domanda relativa all'altro albero, il giudice d'appello ha rilevato che a torto l'appellante si doleva del fatto che il primo giudice non avesse riscontrato i danni che gli erano derivati dalla necessità di eliminare foglie e rami secchi caduti dalla pianta, poiché, al riguardo, alcuna domanda risultava proposta e, comunque, il Pretore aveva escluso l'esistenza di danni. Avverso tale decisione il HI propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi, cui la AZ resiste con controricorso. MOTIVI DELLA