Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2018, n. 32560

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2018, n. 32560
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32560
Data del deposito : 17 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13080-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.P. 11210661002, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

D L G;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2728/22/2016 della Commissione tributaria regionale della PUGLIA, depositata il 18/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere L L. Rilevato che:

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Puglia ha rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di G D L avverso la sentenza della CTP di Bari, che aveva accolto il ricorso proposto dal predetto contribuente avverso l'avviso di accertamento con il quale l'allora Agenzia del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in Lecce, in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto: valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, in applicazione dell'art.1, comma 335 della 1. 30 dicembre 2004, n. 311, aveva notificato al contribuente la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

2. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui non replica l'intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d. lgs. n. 546/1992, per avere la sentenza impugnata erroneamente omesso di disporre la sospensione del processo, in considerazione della pendenza di altro giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari ubicate nelle microzone 1 e 2 del territorio comunale di Lecce, per le quali era stato rilevato lo scostamento significativo.

2. Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335 della 1. n. 311/2004 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), assumendo che la CTR avrebbe omesso di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all'interno di uno stesso Comune, così consentendo la revisione massiva dei classamenti degli immobili ivi ubicati;
sarebbe dunque incorsa in errore di diritto la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del soddisfacimento dell'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento impugnato, aveva ritenuto necessario che gli atti dovessero pur sempre tener conto dei fattori edilizio—posizionali propri dell'unità immobiliare.

3. Giova esaminare con priorità il secondo motivo, che pone la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali c.d. anomale.

4. Orbene, così come hanno chiarito le sezioni unite (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, § 11), quando si procede all'attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l'unità immobiliare e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano [...], trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento [...].
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