Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2019, n. 00449

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2019, n. 00449
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00449
Data del deposito : 10 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso 19435-2013 proposto da:

MINISTERO AFFARI ESTERI

80213330584, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
2018

- ricorrente -

3886

contro

P R A, elettivamente domiciliata in ROMA,

SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

1/B, presso lo studio dell'avvocato D N, che la rappresenta e difende;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 1109/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/06/2013 R.G.N. 6319/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2018 dal Consigliere Dott. L T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udienza del 14 novembre 2018 - Aula B n. 5 del ruolo - RG n. 19435/2013 Presidente: D C - Relatore: Tria

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 10 giugno 2013), in parziale accoglimento dell'appello della professoressa R A P avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5987/2010: a) dichiara il diritto dell'appellante ad essere reinserita nella graduatorie permanenti finalizzate alla mobilità professionale del personale docente della Scuola verso le Istituzioni scolastiche all'estero per le classi di concorso A050-cod. f. SCC 020 francese e tedesco e SEU 020E tedesco, dalle quali era stata illegittimamente esclusa con provvedimento del Ministero degli Affari Esteri (d'ora in poi: MAE) 267/P0416698;
b) per l'effetto, condanna il MAE a provvedere al suddetto reinserimento e a pagare le spese processuali del doppio grado di merito, come liquidate. La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che: a) non è fondata la censura della Persi riguardante il provvedimento del Ministero in data 15 luglio 2003 con il quale è stata disposta la sua restituzione ai ruoli metropolitani, in quanto tale provvedimento risulta essere stato adottato nel pieno rispetto della normativa contrattuale (art. 10 CCNL per il personale delle Scuole Italiane all'Estero del 14 settembre 2001) secondo cui l'anzidetta restituzione può essere disposta se, come è accaduto nella specie, vi sia stata la revoca del "gradimento" al lettore da parte delle Autorità estere (nella specie Università di Halle e/o di Vilnius) cioè per "ragioni di servizio" qui esplicitate nella "necessità di ripristinare l'immagine di efficienza del lettorato";
b) è, invece, fondata la censura relativa al mancato reinserimento nelle graduatorie permanenti perché, diversamente da quel che sostiene il MAE, la disposta restituzione ai ruoli metropolitani di cui si è detto non può comportare il depennamento della Persi dalle graduatorie per le suindicate classi di concorso nelle quali, in epoca successiva alla suddetta restituzione nei ruoli metropolitani, la professoressa è stata utilmente inserita e che si riferiscono ad aree territoriali e competenze linguistiche diverse rispetto a quelle per le quali è venuto meno il "gradimento";
c) del resto, l'art. 109, comma 3, lett. d) del

CCNL

Scuola del 2003, invocato dal MAE, si riferisce alle procedure di aggiornamento delle graduatorie permanenti e non alla diversa ipotesi di nuova inclusione nelle graduatorie, che i è quella che qui ricorre (oltretutto per una diversa area linguistica, come si è detto);
d) in sintesi, in assenza di previsione espressa di legge o di contratto il non gradimento espresso alle Autorità estere per precedenti sedi non può certamente comportare l'esclusione sine die da della persona interessata da successivi incarichi, tanto più in differenti contesti.

2. Il ricorso del MAE, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo;
resiste, con controricorso, R A P. RAGIONI DELLA DECISIONE I — Profili preliminari 1. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione della controricorrente, di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione sommaria dei fatti e per insufficiente indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata, di cui all'art. 366, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. Va, infatti, ricordato il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte secondo cui il disposto dell'art. 366, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (fra le tante: Cass. 22 settembre 2003, n. 14001;
Cass. 29 agosto 2011, n. 17719;
Cass. 9 novembre 2011, n. 23346;
Cass. 28 giugno 2018, n. 17036). Nella specie, il contenuto del ricorso consente, in relazione alle censure proposte, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. SU 18 giugno 2006, n. 11653 e molte altre). E questo porta al rigetto della suddetta eccezione.

2. Deve essere respinta anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, prospettata nel controricorso, per la mancata formulazione dei quesiti di diritto ad illustrazione del motivo di ricorso. Invero, diversamente da quanto sostenuto dalla controricorrente, essendo stata la sentenza attualmente impugnata pubblicata in data 10 giugno 2013, al presente ricorso non si applica l'art. 366-bis cod. proc. civ.Il suddetto articolo, inserito nel codice di rito (con decorrenza 2 marzo 2006) dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 marzo 2006, è stato abrogato dall'art. 47, comma 1, lettera d), della legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 4 luglio 2009. L'art. 58 della legge n. 69 cit. è espressamente dedicato alle "disposizioni transitorie". Dal combinato disposto del testo integrale del comma 1 e del comma 5 dell'art. 58 stesso risulta chiara l'inapplicabilità al presente giudizio dell'art. 366-bis cod. proc. civ. In particolare il suddetto comma 5 - espressamente dedicato alla disciplina transitoria delle modifiche del codice di procedura civile afferenti il giudizio di cassazione, contenute nel precedente art. 47 - prevede testualmente: «le disposizioni di cui all'art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» (vedi, fra le tante: Cass. 8 aprile 2011, n. 8059;
Cass. 10 marzo 2011, n. 5752;
Cass.12 ottobre 2010, n. 21079;
Cass. 27 settembre 2010, n. 20323;
Cass. 24 marzo 2010, n. 7119). Peraltro, vi è una copiosa, uniforme e condivisa giurisprudenza di questa Corte che si è occupata dalla suddetta problematica (vedi, fra le tante: Cass.17 ottobre 2011, n. 21431;
Cass. 8 aprile 2011, n. 8059;
Cass. 10 marzo 2011, n. 5752;
Cass. 12 ottobre 2010, n. 21079;
Cass. 27 settembre 2010, n. 20323;
Cass. 24 marzo 2010, n. 7119). H - Sintesi dei motivi di ricorso 3. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero degli Affari Esteri (d'ora in poi: MAE) denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 113, comma 3, lettera d), del
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