Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2023, n. 07650

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2023, n. 07650
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07650
Data del deposito : 16 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

3 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.7313/2020 R.G. proposto da : ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. a SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA , N. 290, presso lo studio dell’avvocato C L , rappresentat a e difes a dall'avvocato MARCELLO D'APONTE;
-ricorrente-

contro

DI COSTANZO GIOVANBATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBINO, N. 32, presso lo studio dell’avvocato M G che lo rappresenta e difende ;
-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6967/2019,depositata i l 20/12/2019 , R.G.N. 669/2019 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023dal Consigliere Dott. A P P;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTO

1. Con sentenza 20 dicembre 2019, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato illegittimo l’atto di destituzione, emesso il 18 aprile 2017 dopo il cd. “opinamento” del 20 marzo 2017 dall’Ente Autonomo Volturno (E.A.V.) s.r.l. nei confronti di Giovambattista D C (per non avere svolto l’attività di assistenza nei giorni di domenica 4 e 11 dicembre 2016 e di sabato 24 dicembre 2016, per i quali aveva goduto dei permessi ottenuti allo scopo, a norma della legge n. 104/1992) e condannato la società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con decorrenza dal giorno del recesso a quello di reintegrazione: così riformando, in accoglimento del reclamo del lavoratore, la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato l’impugnazione del licenziamento.

2. In esito ad attenta ricognizione della sequenza procedimentale stabilita dall’art. 53 r.d. 148/1931 per gli autoferrotranvieri, tuttora vigente in assenza di abrogazione (necessariamente per legge), in considerazione della sua specialità a loro maggiore tutela, la Corte territoriale ne ha verificato la violazione per la mancata messa a disposizione del lavoratore, nonostante la sua espressa richiesta, della relazione scritta dei funzionari (a beneficio del cd. opinamento del direttore in ordine alla sanzione da infliggere): essendogli così stato inibito l’accesso ai documenti delle indagini e delle attività istruttorie svolte, a corredo della relazione e, di conseguenza, la possibilità di presentare eventuali nuove giustificazioni sulla scorta delle risultanze così acquisite e, qualora non accolte, di adire il consiglio di disciplina previsto dall’art. 54 r.d. cit.;
non essendo stato altrettanto garantito dall’audizione in azienda, anche ai sensi degli artt. 7 l. 300/1970 e 53 r.d. cit.

3. Essa ha quindi qualificato l’omissione procedimentale quale nullità di protezione, rilevabile d’ufficio ed applicato la tutela reintegratoria e risarcitoria, nella misura suindicata, prevista dal novellato testo dell’art. 18, primo e secondo comma legge n. 300/1970. 4. Con atto notificato il 17 febbraio 2020, l’ente datore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

4. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso dell’infondatezza dei primi due motivi di ricorso e di fondatezza invece del terzo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 r.d. 148/1931 per violazione dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 7 legge n. 300/1970 e dell’art. 39 Cost., per inosservanza del principio di uguaglianza e ragionevolezza, per la permanenza di un sistema procedimentale disciplinare eccezionale, in favore di alcune categorie di lavoratori rispetto a tutte le altre e del principio di pluralismo sindacale.

2. Esso è inammissibile.

3. Tale è, infatti ilmotivo di ricorso per cassazione, che sia diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionaledi una norma, non potendo essere al riguardo configurato un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte;
essendo riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno laquestione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo essere sempre proposta dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché rilevante e non manifestamente infondata, in connessione con la decisione diquestioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. 9 luglio 2020, n. 14666;
Cass. 8 novembre 2022, n. 32821;
Cass. 10 gennaio 2023, n. 410).

3.1. Qualora, tuttavia, la denuncia sia intesa come sollecitazione a che sia questa Corte a sollevare una questione di illegittimità costituzionale, essa è manifestamente infondata. Sia pure in specifico riferimento alla sanzione disciplinare della retrocessione, la Corte costituzionale ha ritenuto tale normativa ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e pertanto tuttora giustificata, nonostante le profonde modifiche del panorama normativo di riferimento, indubbiamente mantenuta in vigore, “a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore”(Corte cost. 31 luglio 2020, n. 188, Considerato in diritto, p.ti 5 e 8): così escludendo che la speciale disciplina riservata agli autoferrotranvieri determini una ingiustificata disparità di trattamento, essendo il rapporto di lavoro connotato da specialità.

3.2. Ma neppure può ipotizzarsi una violazione dell’art. 39 Cost., in quanto la deduzione della ricorrente è fondata su una prospettata composizione dei Consigli di disciplina (tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente tra i magistrati;
il secondo dal rappresentante dell’Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro ed il terzo dal rappresentante dell’Associazione professionale d 1° grado dei prestatori di opera) non corrispondente a quella vigente all’epoca di adozione del provvedimento di destituzione (18 aprile 2017), in cui la composizione era quella disciplinata dalla legge n. 390/1963 che aveva modificato il testo della disposizione e che prevedeva che i Consigli di disciplina, costituiti presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza dell’azienda con direzione autonoma, fossero formati da:a) un presidente nominato dal direttore dell’ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, preferibilmente tra i magistrati;
b) tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall’organo legalmente rappresentante l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l’incarico;
c ) tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda. Sicché, l’individuazione delle associazioni sindacali più rappresentative (al posto dell’Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d’opera) nella designazione dei rappresentanti effettivi del personale tra i componenti dei Consigli di disciplina, risponde(va) ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, senza alcun vizio di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell’art. 39 della Cost.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi