Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2022, n. 20190

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2022, n. 20190
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20190
Data del deposito : 22 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27427/2014R.G. proposto da: S M P, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. F P dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo, –ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, –controricorrente – Avverso la sentenza della COMMISSIONE TR IB UTARIA REG IONALE della LOMBARDIA– sede d i MILANO n. 1588 / 19 /2014 , depositata il 27 marzo 2014. IRPEF –ACCERTAMENTO -2005 R.G. N.27427/2014 Cons. est. V L udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 maggio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere V L;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. Paola D’Ovidio,ha chiesto il rigetto del ricorso ;

FATTI DI CAUSA

1. Con avviso di accertamento n. T9D010702464/2010, notificato in data 29 novembre 2010, l’Agenzia delle Entrate accertava presuntivamente, in capo all’avv. M P S, esercente l’attività di lavoro autonomo come avvocato, maggiori imposte ai fini IRPEF per l’anno 2005 per € 21.009,00, oltre alla relativa addizionale, ed ai fini IRAP per € 2.050,00, oltre interessi e sanzioni.

2. Tale atto veniva impugnato dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale, con sentenza n. 108/24/2012, rigettava il ricorso condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

3. Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia – sede di Milano, con sentenza n. 1588/19/2014 rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado.

4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, sulla base di undici motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. All’udienza pubblica del 6 maggio2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omesso esame di un Fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. R.G. N.27427/2014 Cons. est. V L 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella nullità dell’avviso di accertamento per invalidità della relativa notifica. Con il secondo motivo di ricorso l’avv. Schiavoni eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 14 della l. 20 novembre 1982, n. 890, 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 148, primo comma, 149, 115 e 167 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., con riferimento sempre al vizio di notificazione dell’avviso di accertamento e per avere posto alla base del giudizio le circostanze non contestate per cui il foglio di notifica a mezzo posta e la busta non recano alcuna sottoscrizione, timbro o sigillo dell’Ufficio, e perché non è indicato l’ufficio postale per mezzo del quale è stato spedito l’avviso di accertamento. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella nullità dell’avviso per inesistenza ed omessa allegazione ab origine di una valida delega di firma. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 115 e 167 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) cod.proc. civ., in quanto la C.T.R. ha ritenuto sufficiente le delega di firma prodotto solo in sede di giudizio e non ab origine, unitamente all’atto, e non ha tenuto conto della circostanza per cui nemmeno in giudizio l’Ufficio aveva dimostrato la riferibilità della delega prodotta al funzionario sottoscrivente e nemmeno aveva dimostrato l’identità del delegante. Con il quinto motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), 39 d.P.R. n. 600/1973, 2697 cod. civ. e 53 Cost., in relazione R.G. N.27427/2014 Cons. est. V L all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in considerazione della illegittimità della ripresa a tassazione di compensi professionali per l’anno 2005, con riferimento a fatture emesse e dichiarate per l’anno 2004, e tuttavia incassate nel 2005, con conseguente applicazione di una doppia imposizione. Con il sesto motivo di ricorso l’avv. Schiavoni eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto la C.T.R. non ha riconosciuto, ritenendo la relativa eccezione tardiva, la compensazione dell’imposta accertata con riguardo all’anno 2005 con l’imposta già liquidata per effetto dell’erronea dichiarazione per l’anno 2004, la quale dovrebbe altrimenti essere rimborsata dall’Ufficio. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai fini del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., con particolare riferimento alla dedotta erroneità del calcolo dei componenti positivi di reddito effettuato dall’Ufficio in sede di accertamento. Con l’ottavo motivo di ricorso l’avv. Schiavoni eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 54 TUIR, 39 d.P.R. n.600/1973, 53 e 97 Cost., 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., non avendo l’Ufficio provveduto a scorporare dai compensi accertati altri compensi, per € 26.428,14, fatturati nell’anno 2005 ed incassati nel 2006, ma erroneamente dichiarati per competenza nell’anno 2005. Con il nono motivo di ricorso il contribuente deduce, ancora, violazione e falsa applicazione degli artt. 54 TUIR, 30 d.P.R. n 600/1973, 53 e 97 Cost., 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.,per avere R.G. N.27427/2014 Cons. est. V L la C.T.R. ritenuto la legittimità della ripresa relativa alle spese asseritamente non documentate. Con il decimo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., consistente nella contestata indetraibilità della ritenuta d’acconto di € 1.029,71 della società Seven Immobiliare s.r.l. effettuata nell’anno d’imposta 2004. Con l’undicesimo motivo di ricorso, infine, il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere ritenuto indetraibile la suddetta ritenuta d’acconto.

6. Orbene, così riassunti i motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

6.1. Il primo motivo deve ritenersi inammissibile. Il ricorrente, infatti, censura la sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ., per avere omesso l’esame di un fatto controverso e decisivo oggetto di discussione tra le parti, e cioè l’eccepita invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento. Va rilevato, tuttavia, che la C.T.R. non ha affatto omesso l’esame del fatto in questione, avendo precisato che «i giudici di prime cure hanno motivato, sia pure succintamente, in ordine ai dedotti vizi di notifica, sottoscrizione e redazione dell’avviso impugnato, evidenziando che quest’ultimo “..risulta redatto, sottoscritto e notificato nel rispetto delle modalità di legge vigenti”. In ogni caso il Collegio, rilevato che l’Ufficio in primo grado ha prodotto la ricevuta della raccomandataAR con la quale l’avviso è stato spedi to, nonché l’atto dispositivo dal quale si evince l’individuazione del responsabile dell’adozione del provvedimento e che nessuna norma impone la R.G. N.27427/2014 Cons. est. V L sottoscrizione da parte di quest’ultimo di ciascun foglio dell’avviso, e dell’avviso che le eccezioni formulate dall’appellante al riguardo siano da ritenersi destituite di fondamento». La questione, quindi, è stata esaminata dai giudici d’appello ed anche daigiudici di primo grado, sicché, essendosi in presenza di una c.d. “doppia conforme”, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., a fronte delquale il ricorrente, per non incorrere nella inammissibilità del motivo, avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che essere sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774). Va osservato, peraltro, sotto altro profilo, che il motivo in oggetto presuppone l’omesso esame di un fatto nella sua accezione storico- fenomenica, e non anche, come nella specie, la critica circa la valutazione del fatto. Consegue l’inammissibilità di tale motivo.
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