Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/01/2023, n. 2725
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In tema di successione ereditaria, la sentenza emessa nei confronti del curatore dell'eredità giacente fa stato e ha efficacia di giudicato anche nei confronti di coloro che, con l'accettazione, abbiano poi acquistato la qualità di erede, determinando la cessazione della curatela, atteso che il giudicato produce i suoi effetti nei confronti degli eredi e aventi causa delle parti originarie ovvero di chi subentra nella titolarità dei beni affidati, in assenza di un'iniziale accettazione, alla gestione e alla cura del curatore dell'eredità giacente.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 8773/2022 Numero sezionale 140/2023 Numero di raccolta generale 2725/2023 Data pubblicazione 30/01/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. LUIGI G L - Presidente - Dott. M B - Consigliere - Ud. 13/01/2023 - Dott. M C - Rel. Consigliere - CC Dott. R C - Consigliere - R.G.N. 8773/2022 Dott. D P - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8773-2022 proposto da: PEZZETTI GRAZIELLA, PIROLI PAOLO, PIROLI STEFANIA, PIROLI CATIA, PIROLI MARCO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio dell'avvocato A F, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
S M, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GALLI e SIDAMA DELLE MILIZIE, 49, presso lo studio dell'avvocato L F, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
Numero registro generale 8773/2022 Numero sezionale 140/2023 Numero di raccolta generale 2725/2023 Data pubblicazione 30/01/2023
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6254/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le memorie dei ricorrenti;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Pietro Sante Piroli conveniva in giudizio i figli e la moglie di Sireci Vincenzo Giuseppe, al fine di ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire la proprietà di un immobile, giusta contratto preliminare del 30 maggio 1986 rimasto inadempiuto. Avendo i convenuti dichiarato che non intendevano accettare l'eredità del promittente venditore, il Tribunale di Roma disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti del curatore dell'eredità giacente e, con sentenza n. 13542/1998, disponeva il trasferimento in favore del Piroli “previo pagamento del residuo prezzo di £. 27.000.000”. Nelle more Sireci Monia, avendo conseguito il riconoscimento giudiziale della paternità nei confronti di Sireci Vincenzo Giuseppe, accettava l'eredità del genitore con atto del 24 gennaio 2000 ed inviava a far data dal 2001 una serie di richieste al Piroli di pagamento del corrispettivo ancora dovuto per effetto della menzionata sentenza. Quindi, poneva in esecuzione la sentenza, procedendo al pignoramento dell'immobile appartenuto al promissario acquirente e poi passato agli eredi, P M, Paolo, Ric. 2022 n. 08773 sez. S2 - ud. 13-01-2023 -2- Numero registro generale 8773/2022 Numero sezionale 140/2023 Numero di raccolta generale 2725/2023 Data pubblicazione 30/01/2023 Stefania e Catia nonché P G, stante il decesso del loro dante causa. Gli esecutati promuovevano opposizione ex art. 615 c.p.c. ed il Tribunale di Roma la rigettava con sentenza n. 7558/2015. A seguito di appello degli eredi Piroli, la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 6254 del 27 settembre 2021 ha rigettato il gravame, ritenendo che il Tribunale avesse in realtà deciso sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Sireci, giusta il richiamo alla documentazione versata in atti. Osservava, altresì, che la procedura di curatela dell'eredità giacente del Sireci si era chiusa a seguito dell'accettazione dell'eredità da parte dell'appellata, occorrendo altresì rilevare che la stessa aveva interrotto la prescrizione con raccomandata contenente atto di costituzione in mora del 4/5/2001, rinnovando l'interruzione con successivo atto del 2008, sicché alla data della notificazione del titolo esecutivo e del precetto (avvenute, la prima, il 3 agosto 2010 e, la seconda, il 13/8/2011), non era maturata alcuna prescrizione. Peraltro, esisteva una missiva sottoscritta dal difensore di P P, nella quale si disconosceva l'esistenza del credito vantato dall'opposta. Infine, rigettato anche il terzo motivo, condannava gli appellanti al rimborso delle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso P M, P S, P C, P P e P G sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Ric. 2022 n. 08773 sez. S2 - ud. 13-01-2023 -3- Numero registro generale 8773/2022 Numero sezionale 140/2023 Numero di raccolta generale 2725/2023 Data pubblicazione 30/01/2023 L'intimata resiste con controricorso.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 475 e 480 c.c. Si deduce che è stata disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva all'esecuzione in capo alla Sireci, con una motivazione solo apparente, il che