Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/1989, n. 848
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Il terzo comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983 n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato) - che, per l'anno 1983, pone, nei confronti (fra gli altri) degli enti pubblici economici, il divieto "di procedere ad assunzioni, anche temporanee, a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate" - è norma imperativa che, riferendosi a tutto il 1983, in conformità allo scopo ed alla funzione della legge ("finanziaria") in cui è contenuta, opera retroattivamente, ossia da data (1 gennaio 1983) anteriore a quella (30 aprile 1983) di entrata in vigore della stessa legge; ne deriva la nullità- salva, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., la Rilevanza del periodo di sua esecuzione - del contratto di assunzione a termine stipulato (ancorché prima del 30 aprile 1983) nonostante detto divieto, la cui violazione vulnera l'intero contratto e non già, come avviene nel caso di assunzioni a tempo determinato fuori delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge n. 230 del 1962, la sola clausola appositiva del termine.*
Sul provvedimento
Testo completo
Il terzo comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983 n. 130 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato) - che, per l'anno 1983, pone, nei confronti (fra gli altri) degli enti pubblici economici, il divieto "di procedere ad assunzioni, anche temporanee, a qualsiasi livello, comprese quelle