Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2018, n. 27341

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2018, n. 27341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27341
Data del deposito : 29 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 5860-2014 proposto da: EUROSETA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PUBLIO VALERIO

9, presso lo studio dell'avvocato M R, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P T;

- ricorrente -

/ SMALTO GROUP SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OSLAVIA

12, presso lo studio dell'avvocato G R C, che lo rappresenta e difende o.ui its - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2107/2013 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 27/05/2013;
udita la re azione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F T che ha concluso per accoglimentd 71° motivo del ricorso principale;
inammissibilità 1-2-4 motivo, accoglimento 3 motivo del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato T P, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati e chiede l'accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Como, in parziale accoglimento dell'opposizione al decreto, con il quale era stato ingiunto alla Smalto Group s.r.l. il pagamento della somma di C 136.408,33 in favore dalla s.r.l. Euroseta, quale prezzo della fornitura di merci, risolse in parte il contratto intercorso tra le parti (la terza consegna, avvenuta in ritardo, di cui alla fattura n. 400859F del 20/4/2004, per l'importo di C 47.112,00). La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 27 maggio 2013, dichiarò inammissibile le domande di risoluzione e/o di riduzione del prezzo e, confermato il decreto ingiuntivo, condannò la Smalto a pagare la somma di C 30.320,00, oltre interessi. Avverso la statuizione d'appello, prospettando unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria, ricorre la Euroseta s.r.l. in liquidazione. Resiste la Smalto Group s.r.l. con controricorso, in seno al quale svolge ricorso incidentale sorretto da quattro motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta violazione e dell'art. 112, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la sentenza aveva omesso di pronunziarsi sulla domanda della medesima, con la quale era stata chiesta la condanna della controparte <>.

2. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell'
art. 1453, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Questa in sintesi la doglianza: la Corte locale aveva violato il consolidato principio secondo il quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, alla parte adempiente è consentito, senza incorrere in preclusioni processuali, mutare la propria iniziale domanda di adempimento in quella di risoluzione, fermi i fatti posti a base del denunziato inadempimento.

2. Con il secondo motivo viene dedotta «omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e décisivo», in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza era incorsa, secondo l'assunto, in una lettura aberrante degli atti processuali, per avere negato che con l'atto di citazione la Smalto avesse formulato una domanda di risoluzione. Senza la necessità di far ricorso a formule sacramentali, per contro, afferma la ricorrente, una tale domanda era insita nella richiesta di «immediato ritiro della merce fornita», militando in tal senso l'esame complessivo dell'atto e il contento sostanziale delle prospettazioni, che avevano messo sicuramente in condizione la convenuta di immediatamente percepire il contenuto delle domande e di difendersi.
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