Cass. civ., sez. VI, ordinanza 26/05/2020, n. 09746
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31842-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 403, presso lo studio dell'avvocato A F, rappresentata e difesa dall'avvocato M G N;- ricorrente -contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, A S, L M, E D R, GPE MATANO, E A V S;- con troricorrente - contro P M;- intimato - avverso la sentenza n. 171/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/05/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. L E. RILEVATO CHE la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la decisione di primo grado che aveva accolto l'opposizione a preavviso di fermo relativo a cartelle esattoriali aventi ad oggetto crediti INPS per contributi e sanzioni dovuti da P M;a fondamento della decisione la Corte territoriale, richiamando il dictum di Cass. S.U. n. 23397 del 18 novembre 2016, rilevò la prescrizione dei crediti;avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Agenzia delle Entrate - riscossione, subentrata a Equitalia Sud S.p.A., sulla base di due motivi;P M è rimasto intimato, mentre l'Inps si è costituito resistendo con controricorso;Agenzia delle Entrate riscossione ha depositato memoria;la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;Ric. 2018 n. 31842 sez. ML - ud. 23-10-2019 -2-