Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/05/2024, n. 12039
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In tema di TARSU, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative, spettando, quindi, al contribuente una riduzione tariffaria con riguardo alla quota variabile, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva omesso di valutare la legittimità della delibera comunale, sebbene questa prevedesse una indiscriminata assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani, senza la fissazione di alcun limite quantitativo).
In tema di TARSU, la delibera comunale che dispone l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani sulla base del solo criterio qualitativo - e non anche di quello quantitativo - deve essere disapplicata dal giudice tributario, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile ratione temporis), che consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetta al contribuente allegare e provare, con la conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva omesso di valutare la sussistenza dei presupposti per la disapplicazione della delibera comunale, sebbene questa prevedesse una indiscriminata assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti solidi urbani, senza la fissazione di alcun limite quantitativo).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 10194/2018 Numero sezionale 596/2024 Numero di raccolta generale 12039/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: Oggetto: SU TI ES Dott. Federico Sorrentino Presidente ACCERTAMENTO RIFIUTI SPECIALI Dott. Oronzo De Masi Consigliere Dott. Fabio Di Pisa Consigliere Ud. 24/4/2024 PU Dott.ssa Stefania Billi Consigliere R.G.N. 10194/2018 Dott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatore Rep. SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10194/2018 R.G., proposto DA la “POLTIPLAST S.r.l.”, con sede in RO (CO), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bosisio, con studio in Como, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Simone AN, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO il Comune di RO (CO), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Comunale il 14 aprile 2018, n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Arigò, con studio in Cassano d'Adda (MI), e dall'Avv. Antonella Giglio, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE 1 Numero registro generale 10194/2018 Numero sezionale 596/2024 Numero di raccolta generale 12039/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RD il 14 dicembre 2017, n. 5294/05/2017, notificata l'8 febbraio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2024 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
udito per la ricorrente l'Avv. Simone AN, che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avv. Antonella Giglio, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e del terzo motivo, nonché per il rigetto del secondo motivo e per l'assorbimento dei restanti motivi.
FATTI DI CAUSA
1. La “POLTIPLAST S.r.l.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della RD il 14 dicembre 2017, n. 5294/05/2017, notificata l'8 febbraio 2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento per la SU relativa agli anni 2010, 2011 e 2012, per l'importo complessivo di € 24.435,59, con riferimento ad uno stabilimento sito in RO (CO) alla Via Monterosa n. 13, sviluppato su due livelli ed adibito allo stampaggio di materie plastiche, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di RO (CO) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Como il 3 maggio 2016, n. 159/02/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto 2 Numero registro generale 10194/2018 Numero sezionale 596/2024 Numero di raccolta generale 12039/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 che: a) l'atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione;
b) che la notificazione a mezzo p.e.c. dell'atto impositivo avesse raggiunto il suo scopo;
c) che la contribuente non avesse provato l'intassabilità delle superfici destinate a magazzini.
3. Il Comune di RO (CO) ha resistito con controricorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione.
4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l'accoglimento del primo motivo e del terzo motivo, nonché per il rigetto del secondo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi.
5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a cinque motivi;
1.1 Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunziarsi sul motivo di appello circa l'illegittimità della deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani per mancanza dei criteri quantitativi.
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione (verosimilmente) degli artt. 26, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 21, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'atto impositivo fosse stato regolarmente notificato a mezzo p.e.c. mediante la trasmissione in formato “.pdf”, anziché in formato “.p7m”. 3 Numero registro generale 10194/2018 Numero sezionale 596/2024 Numero di raccolta generale 12039/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 43, comma 20, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, con motivazione incongrua, che la contribuente non avesse provato l'intassabilità dei magazzini per la natura speciale dei rifiuti ivi prodotti.
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (nel testo novellato dall'art. 23, comma 1, lett. e, della legge 31 luglio 2002, n. 179), e 62, commi 3 e 5, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, con motivazione incongrua, che la contribuente non avesse provato l'intassabilità delle superfici destinate a magazzino.
1.5 Con il quinto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere incorso il giudice di secondo grado in extrapetizione, avendo respinto l'appello sulla base di un motivo mai proposto dalla contribuente (in ordine alla motivazione dell'atto impositivo). 4 Numero registro generale 10194/2018 Numero sezionale 596/2024 Numero di raccolta generale 12039/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 2. Preliminarmente, il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, deducendo che la sentenza impugnata era stata notificata per la prima volta al difensore costituito della contribuente il 4 gennaio 2018 presso lo studio di Como, ove lo stesso aveva eletto domicilio per il giudizio di prime cure, anziché presso lo studio di Milano, ove lo stesso aveva eletto domicilio per il giudizio di appello. Per cui, tenendo conto che il termine breve di impugnazione era venuto a scadenza il 5 marzo 2018, il ricorso notificato il 5 aprile 2018 era palesemente tardivo.
2.1 L'eccezione è infondata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede, a norma dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione;
tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre l'elezione del domicilio dalla medesima operata presso lo studio di qualsiasi difensore, ex art 12 del citato d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo;
in tale caso, il difensore domiciliatario non ha a sua volta l'onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, invece, onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia mutato, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte (in termini: Cass., Sez. 5^, 7 settembre 2010, n. 19134;
Cass., Sez. 6^- 5, 29 maggio 2013, n. 13366;
Cass., Sez. 5^, 30 novembre 5 Numero registro generale 10194/2018 Numero sezionale 596/2024 Numero di raccolta generale 12039/2024 Data pubblicazione 03/05/2024 2017, n. 28712;
Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29507;
Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30119;
Cass., Sez. 5^, 20 giugno 2022, n. 19747;
Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2022, n. 37372). Tale regola risulta essere riferita all'elezione di domicilio presso qualsiasi difensore di cui all'art. 12 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che relativamente a tutte le categorie ivi contemplate sono soddisfatte le esigenze di pubblicità dei relativi studi (Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2009, n. 2776). Diversa è la situazione nel caso in cui, fermo il mandato conferito dalla parte soccombente al difensore costituito nel giudizio di prime cure, l'atto di appello contro la relativa decisione contenga l'elezione di domicilio presso il nuovo studio, venendone a conoscenza l'appellato con il ricevimento della relativa notificazione. In tal caso, infatti, la rinnovata elezione di domicilio comporta la revoca implicita di quella contenuta nel ricorso di prime cure presso il vecchio studio del difensore costituito, la quale perde rilevanza ai fini delle successive notifiche, ivi compresa quella dell'eventuale ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello ex art. 330, primo