Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2005, n. 19025

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In tema di opposizione a verbale di sequestro di autoveicolo, la ordinanza con la quale il giudice dichiara "in limine litis", ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, la inammissibilità del ricorso proposto oltre il termine di trenta giorni di cui al primo comma dell'art. 22 della stessa legge, postulando la prova certa ed inconfutabile della intempestività della opposizione, è legittimamente emessa nella ipotesi in cui il ricorrente si sia rifiutato di sottoscrivere il verbale di sequestro all'atto della contestazione della infrazione, non potendo in tal caso costui dedurre, in sede di opposizione, la mancata notifica del verbale stesso, e, quindi, la impossibilità di individuazione del "dies a quo" ai fini del computo del predetto termine decadenziale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/09/2005, n. 19025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19025
Data del deposito : 29 settembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula 'B' ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI-ESENTE DIRITTI € ORIGINALEREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto Teuton SEZIONE PRIMA CIVILE سلولسسه Requt recal Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. V P - Presidente R.G.N. 18064/01 Cron.13025 Consigliere Dott. W CO Consigliere Dott. R R Rep. Dott. A CI Consigliere Ud.14/04/05 Dott. M R S G Rel. Consigliere - 19025 /05 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: P P, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

NOCERA UMBRA

166, presso l'avvocato S G, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, giusta procura a margine del ricorso; ricorrente - contro PREFETTURA DI GENOVA, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; 2005 controricorrente +3 1410 avverso il provvedimento del Giudice di pace di -1- GENOVA, emesso il 27/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2005 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P A che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo P P impugnò innanzi al giudice di pace di Genova, autonomamente dalla società proprietaria del veicolo, il verbale della locale Polizia stradale, a lui notificato, con il quale era stata sequestrata l'autovettura Ferrari F 355 targata Principato di Monaco, in relazione alla violazione amministrativa di cui all'art. 93, comma 7, del codice della strada, per essere il predetto veicolo dotato di targhe di prova rilasciate dal Principato di Monaco, prive di validità nel territorio nazionale, e pertanto da intendere circolante sprovvisto di carta di circolazione. Il ricorrente eccepiva la inidoneità dell'impugnato verbale a produrre effetti, per la mancata identificazione del bene, e lo contestava nel merito. Il giudicante, con ordinanza pronunziata ex art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, accolse l'eccezione della Prefettura di Genova relativa alla inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, rilevando che il Pitto si era rifiutato di firmare sia il verbale di sequestro del veicolo, sia la relata di notifica dello stesso. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Pitto, affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso la Prefettura di Genova. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 148 ше 3 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. Si assume la mancanza di prova da parte dell'amministrazione della avvenuta notifica dell'atto impugnato, non essendo idonea a garantire la ufficialità dell'atto la produzione di una fotocopia della relata di notifica. Da tale carenza discenderebbe la impossibilità di individuare il dies a quo ai fini del computo del termine decadenziale di cui al citato art. 23 della legge n. 689 del 1981, e, conseguentemente, la inapplicabilità di detto termine. Con il secondo motivo, si lamenta ancora violazione e falsa applicazione del predetto art. 23 della legge n. 689 del 1981, nonché dell'art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. Si deduce la nullità della notifica del verbale in questione, per la mancata indicazione del luogo della stessa, con la conseguenza del mancato decorso del termine di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nonché dell'art. 74 del codice della strada, con conseguente nullità del verbale di sequestro ed impugnabilità dello stesso senza limite temporale. Il verbale, si osserva, non individua compiutamente il veicolo attraverso i suoi dati di identificazione, come prescritto dal citato art. 74 del codice della strada, in quanto riproduce un numero di telaio differente da quello del veicolo sequestrato ( ZFFX248B000104951, anziché ZFFR48B000104951). Con il quarto motivo violazione e falsa applicazioneSi denuncia dell'art. 93, comma 7, del codice della strada. Il veicolo era monegasca, e sarebbe spettatoregolarmente immatricolato con targa all'Amministrazione fornire la dimostrazione che si trattasse, come ил 4 ritenuto dagli accertatori, di targhe "prova". Con il quinto motivo, si deduce ancora violazione degli artt. 98 e 100 del codice della strada. Si osserva che il citato art. 98, al comma 3, punisce l'abuso della targa prova con una sanzione pecuniaria, mentre solo in caso di commissione della violazione reiterata per tre volte, può farsi luogo a confisca: sicchè, la pretesa dell'amministrazione di procedere al fermo cautelare in funzione della confisca è priva di fondamento. Infine, con il sesto motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 93, comma 7, del codice della strada, osservandosi che, ai sensi della norma citata, può farsi luogo a confisca del veicolo nuovo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione, mentre immatricolata il 25 aprile 1996, era l'autovettura di cui si tratta, provvista di detta carta. I primi tre motivi, che attengono alla questione della intempestività, ritenuta dal giudice di pace con la decisione impugnata, della impugnazione del verbale per intervenuta scadenza del termine di cui all'art. 23 della legge n. 689 del 1981, vanno esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. Va, che, nel procedimento dial riguardo, preliminarmente osservato opposizione a sanzione amministrativa, a norma dell'art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981, se il ricorso è proposto oltre il termine (di trenta giorni) di cui al primo comma dell'art. 22 della stessa legge, il giudice ne pronuncia, con ordinanza ricorribile per cassazione, la inammissibilità. Nella specie, ancorchè pronunziato a contraddittorio già 5 instaurato, il provvedimento impugnato può comunque ritenersi ricorribile per cassazione, avuto riguardo al suo contento decisorio e definitivo, ed è assimilabile alla ordinanza prevista dal citato art. 23, primo della legge n.689 del 1981, trattandosi di un provvedimento che comma, postula la esistenza di una prova certa ed inconfutabile della intempestività della opposizione (v. Cass., sent. n. 1006 del 2002). Detta prova è desumibile dagli atti di causa, dei quali questa Corte, essendo denunziato un error in procedendo, può prendere visione, e dai quali emerge il rifiuto del ricorrente di sottoscrivere sia il verbale relativo al sequestro del veicolo all'atto della contestazione della infrazione, in data 6 dicembre 2000, sia la relata di notifica dello il successivo 11 stesso, effettuata a mani proprie dell'interessato dicembre. Né alcun rilievo può assumere in contrario la circostanza, evidenziata nel ricorso, che il numero del telaio indicato nel verbale non fosse del tutto corrispondente a quello del veicolo sequestrato, trattandosi, all'evidenza, di un errore materiale, riferito ad una cifra di detto numero, che non ha avuto alcuna incidenza sulla identificazione del veicolo, che era indiscutibilmente quello sottoposto a sequestro. La confermata tardività della opposizione al verbale di sequestro rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi del ricorso, che deve, pertanto, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. bu

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