Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 08463

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/02/2023, n. 08463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08463
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

eguente 1./ SENTENZA sul ricorso proposto da RI OR alias IL OR (CUI OID19HR), nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 13 gennaio 2023 emessa dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria austriaca del cittadino albanese OR RI, alias OR IL, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso in data 19 tpe dicembre 2022 dalla Procura di Korneuburg per il reato di furto aggravato commesso in Austria in data 22 febbraio e 2 settembre 2018. La Corte di appello ha, tuttavia, disposto che la consegna del RI venga rinviata sino alla definizione del procedimento pendente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Milano rubricato al n. 41888/2022 R.Tn.r. e all'esecuzione della residua pena inflitta con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste.

2. L'avvocato Giuseppe Capobianco, nell'interesse del RI, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, proponendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'erronea applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 5, par. 4, del Trattato sull'Unione europea, dagli art. 6 e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) e dagli artt. 5 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ad avviso del difensore, si sarebbe, infatti, in presenza di un mandato di arresto europeo emesso per esigenze investigative, peraltro imprecisate nel tempo e nel contenuto, senza alcun riferimento al successivo esercizio dell'azione penale. Tali esigenze investigative avrebbero potuto essere legittimamente perseguite a mezzo di uno strumento meno invasivo, quale un ordine europeo di indagine avente ad oggetto

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