Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 03/05/2023, n. 18298

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 03/05/2023, n. 18298
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18298
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: KABILAJ ANXHELO nato in Albania il 20/09/1994 avverso la sentenza del 17/01/2023 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa al ritiro della patente di guida e il rigetto del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 17 gennaio 2023, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a A K per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, concesse le attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, la pena di anni quattro di reclusione ed C 12.000,00 di multa. Ha ordinato inoltre: la confisca dell'autovettura targata E5946CF perché, «modificata allo scopo di occultare la sostanza stupefacente trasportata»;
il ritiro della patente di guida, per la durata di anni tre, ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 309/90. 2. L'imputato ha proposto ricorso contro queste due ultime statuizioni che non erano oggetto dell'accordo. Il ricorrente lamenta, col primo motivo, errata applicazione dell'art. 85 d.P.R. n. 309/90 e carenza di motivazione. Osserva che la pena accessoria del ritiro della patente di guida ha natura facoltativa e non obbligatoria e ciò avrebbe imposto al giudicante una specifica motivazione che invece è stata omessa. Con secondo motivo la difesa deduce violazione dì legge in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 448, comma 2, cod. pen. e carenza di motivazione riguardo alla confisca dell'autovettura. Sostiene che, nel caso di specie, «non risulta affatto dimostrato un collegamento stabile tra il mezzo e il reato oggetto di imputazione»: in primo luogo, perché il veicolo è intestato a soggetto estraneo al reato;
in secondo luogo, perché le modifiche strutturali apportate al veicolo, dalle quali la sentenza impugnata ha dedotto il nesso funzionale tra il trasporto di stupefacente e il possesso della vettura, non sono state affatto accertate, la sostanza era nascosta «in un vano posto sotto la leva del cambio» e tale accorgimento «non costituisce certo una modifica strutturale del mezzo in questione».
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