Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/05/2024, n. 12400
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In tema di decadenza, il dies a quo previsto dall'art. 47, comma 6, del d.P.R. n. 639 del 1970 decorre dal riconoscimento parziale della prestazione temporanea o del trattamento pensionistico, sicché i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusi dal relativo computo.
Sul provvedimento
Testo completo
AULA 'B' Numero registro generale 25010/2021 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 Oggetto Data pubblicazione 07/05/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A ART.47, comma 6, DPR IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nr. 639 del L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E 1970 SEZIONE LAVORO Indennità di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: maternità Dott. U B - Presidente - R.G.N. 25010/2021 Cron. Dott. R M - Consigliere - Rep. Ud. 17/01/2024 Dott. G M - Rel. Consigliere - PU Dott. L C - Consigliere - Dott. F B - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25010-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati M S, M P, 2024 VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
202
- ricorrente -
contro
BARBIERI TEA MARIA, ROSSETTI VALERIA, VISONE FILOMENA;
- intimate - avverso la sentenza n. 356/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/03/2021 R.G.N. 783/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2024 dal Consigliere Dott. G M;
1 Numero registro generale 25010/2021 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 STEFANO VISONA' che ha concluso per accoglimento del Data pubblicazione 07/05/2024 ricorso;
udito l'Avvocato SERGIO PREDEN per delega verbale Avvocato VINCENZO STUMPO.
FATTI DI CAUSA
1.La Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto da tre assistenti di volo, aveva condannato l'INPS alla riliquidazione dell'indennità di maternità, da calcolarsi computando, nella retribuzione parametro, l'indennità di volo nella misura del 100% e non del 50% come, invece, riconosciuto dall'ente previdenziale.
2. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha disatteso l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziale, ai sensi dell'art. 47, ult. co., DPR nr. 639 del 1970, perché giudicata non applicabile alla domanda di adeguamento della prestazione riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, sulla base di due motivi, successivamente illustrati con memoria.
4. Sono rimaste intimate le parti private.
5. Il ricorso, originariamente fissato per la trattazione dinanzi alla sesta sezione, è stato rimesso all'odierna udienza pubblica, in particolare, per la questione che concerne l'aggiunta o meno della durata del procedimento amministrativo al termine di decadenza computato a decorrere dal dies a quo individuabile in base al comma 6 dell'art. 47 cit. RAGIONI DELLA DECISIONE 2 Numero registro generale 25010/2021 Numero sezionale 202/2024 Numero di raccolta generale 12400/2024 6. Con il primo motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 Data pubblicazione 07/05/2024 cod.proc.civ.- l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 nr. 639, nel testo integrato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. 6 luglio 2011 nr. 98, convertito con modif. nella legge 5 luglio 2011 nr. 111, con riferimento agli artt. 25, comma 2 bis, e 38 D.Lgs. nr. 198 del 2006, per non aver il giudice di appello rilevato l'intervenuta «decadenza» della domanda giudiziale, ai sensi del citato art. 47, in quanto proposta oltre il termine annuale, decorrente dal pagamento (parziale) dell'indennità medesima.
7. Nel caso concreto, il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 16 ottobre 2019 per ottenere la riliquidazione dell'indennità di maternità corrisposta in relazione a periodi di paga riferibili, nel complesso, all'arco temporale «giugno 2016 e agosto 2018» (v. pag. 3 del ricorso in cassazione, nella parte relativa allo svolgimento del processo e v. sentenza impugnata, pag. 2);
per l'INPS, la Corte di appello avrebbe errato nel non applicare, alla fattispecie concreta, la decadenza ex art. 47, comma 6, cit. che riguarda le «azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte» ed è riferibile, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 47, anche alle «controversie in materia di prestazioni di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 nr. 88» inclusa l'indennità di maternità.
8. Nelle memorie illustrative -depositate prima dell'adunanza