Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/1984, n. 3312

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Nella vendita su campione di cui all'art. 1522 cod. civ. la prova della differenza della cosa consegnata rispetto a quella pattuita deve essere valutata esclusivamente mediante rapporto con il campione, sicché ove il campione manchi o non sia esibito con le necessarie garanzie di identificazione viene meno la possibilità di accertare l'inadempimento del venditore in ordine alle particolari qualità della merce oggetto della convenzione. Non integra, pertanto, tale tipo di vendita, l'invio al compratore di "pezze di campione" per consentire allo stesso di potere predisporre le confezioni da esibire ai subacquirenti e senza l'adozione di cautele idonee ad identificare e a conservare il campione stesso. ( Conf 810/81, mass n 411295, sulla prima parte).*

Nella vendita su campione, qualora tanto il campione, quanto la cosa compravenduta presentano identici vizi o Mancanza della qualità, dei quali il compratore non si è accorto al momento dell'accettazione del campione, non è applicabile la disciplina dell'art. 1522, comma primo, cod. civ., per l'insussistenza della difformità fra cosa e campione, ma la disciplina, rispettivamente, della garanzia per i vizi o per la Mancanza di qualità.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/1984, n. 3312
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3312
Data del deposito : 30 maggio 1984

Testo completo

Nella vendita su campione, qualora tanto il campione, quanto la cosa compravenduta presentano identici vizi o Mancanza della qualità, dei quali il compratore non si è accorto al momento dell'accettazione del campione, non è applicabile la disciplina dell'art. 1522, comma primo, cod. civ., per l'insussistenza della difformità fra cosa e campione, ma la disciplina, rispettivamente, della garanzia per i vizi o per la Mancanza di qualità.*