Cass. civ., sez. III, sentenza 30/06/2005, n. 13970

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Nell'interpretazione degli atti unilaterali, qual è la lettera per la messa in mora, il canone ermeneutico di cui all'art.1362, primo comma, cod. civ. impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio. È invece esclusa, provenendo l'atto da un solo soggetto, la possibilità di applicare il canone interpretativo previsto per i contratti dal secondo comma di detto art., che fa riferimento alla comune intenzione dei contraenti, imponendo di valutare il comportamento complessivo delle anche posteriore alla conclusione del contratto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/06/2005, n. 13970
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13970
Data del deposito : 30 giugno 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Presidente -
Dott. P L R - Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. F M - rel. Consigliere -
Dott. C D - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
International Trading Industries Co. ltd. I.T.I. in liquidazione in persona del liquidatore N H, elettivamente domiciliato in Roma, via Tre Cannelle, n. 22, presso l'avv. N G, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. G G, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
Diligenza s.r.l., già A M s.p.a.;

e sul ricorso (13400/02 R.G.) proposto da:
SICURA a.r.l., già Logistica Seli s.r.l;
già Logistica Seli s.p.a., già Diligenza s.r.l., già A M s.p.a., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante G G, elettivamente domiciliato in Roma, via Parma n. 22, presso l'avv. A d P, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. G L, giusta delega in atti;

- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
International Trading Industries Co. ltd. I.T.I. in liquidazione, in persona del liquidatore N H, elettivamente domiciliato in Roma, via Tre Cannelle, n. 22, presso l'avv. Giancarlo Navarra, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. G G, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 556/01 del 7 - 23 febbraio 2001 (R.G. 548/99). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18 maggio 2005 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;

Udito l'avv. G. Germano per la ricorrente principale e l'avv. G. Lombardi per la ricorrente incidentale;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale autonomo, con assorbimento del ricorso incidentale subordinato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 26 gennaio 1990 la s.r.l. International Trading industries Co ltd I.T.I. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Milano, la s.p.a. A M.
Ha esposto la società attrice di avere conferito alla M, con contratto 4 settembre 1981, l'incarico di curare la spedizione di dieci capannoni del valore di lire 3.150.000.000 da consegnare in diverse località dell'Iraq con assicurazione da stipularsi per conto della stessa attrice da parte della M e trasporto via mare sino alla Turchia, a mezzo camions sino a destino.
Riferito, ancora, che mentre la merce era portata alle varie località essa attrice aveva segnalato alla M il verificarsi di vari danni e l'inosservanza delle istruzioni relative alla scaricamento e allo sdoganamento e che, infine, il Ministero delle difesa iracheno, destinatario della merce, le aveva ceduto i diritti ai danni, la società attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito di perdita e avaria del descritto materiale.
Costituitasi in giudizio la M ha eccepito la prescrizione delle pretese avversarie, ai sensi dell'art. 2951, comma 1, c.c, nonché la propria veste di spedizioniere, la carenza di
legittimazione attiva della attrice e, infine, la inesistenza di un proprio inadempimento.
Svoltasi una prima fase istruttoria il tribunale, con sentenza non definitiva 2 maggio 1995 ha rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta e, quindi, con sentenza definitiva 28 settembre 1998, ritenuta la responsabilità vettoriale della convenuta, la ha condannata al risarcimento dei danni patiti dall'ITI, liquidati in lire 801.240.600 e 10.471.300 in moneta attuale, oltre interessi al tasso annuo del 5,1% sulle dette somme calcolati rispettivamente dal novembre 1981 e dal maggio 1983 alla data della decisione. La ricordata sentenza ha condannato altresì la convenuta al pagamento degli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Gravata tali pronunzie in via principale dalla Diligenza s.r.l., già M s.p.a. e in via incidentale, in punto liquidazione delle spese di lite dalla ITI s.r.l., la Corte di appello di Milano, con sentenza 7-23 febbraio 2001 in totale riforma della sentenze dei primi giudici ha rigettato ogni domanda attrice.
Per la cassazione di tale ultima sentenza non notificata, ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, la International Trading Industries Co. ltd. I.T.I. s.r.l. in liquidazione.
Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, di cui il primo non condizionato e gli ultimi due condizionati all'accoglimento del ricorso avversario la Sicura s.r.l., già Logistica Seli s.r.l., già Logistica Sali S.p.a., già Diligenza s.r.l. già Andrea Marzario s.p.a. La International Trading Industries Co. Itd. I.T.I. s.r.l. in liquidazione resiste, con controricorso, al ricorso incidentale di controparte, la Sicura s.r.l. ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. Ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla ITI s.r.l. e passiva in capo alla società appellante e rilevato, altresì, che correttamente i primi giudici avevano ritenuto che la M avesse assunto nella specie anche la veste di vettore della merce, dopo avere affermato che era infondata l'eccezione di decadenza ex art. 1698 c.c. la Corte di appello ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla M a norma dell'art. 2951 c.c. Detta prescrizione, hanno osservato quei giudici, si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto, come nel caso di specie, ha avuto termine fuori dall'Europa e decorre dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della merce al luogo di destinazione.
Nella specie:
- le consegne relative al trasporto di cui al contratto 4 settembre 1981 sono iniziate nel 1981 e terminate nell'aprile 1982;

- la prescrizione è stata interrotta, nei confronti della appellante, con la raccomandata 14 maggio 1982;

- manca, peraltro, un successivo atto di Interruzione della prescrizione nel periodo relativo ai diciotto mesi successivi alla suddetta raccomandata scadente il 14 novembre 1983;

- le missive 2 giugno 1983 e 28 agosto 1983 come anche quella del 27 giugno 1983, non citata nella sentenza di primo grado che, invece, fa riferimento alla lettera 23 maggio 1984, ininfluente (perché successiva al maturarsi della prescrizione) sono inidonee allo scopo perché inviate alla Northern Assurance (assicuratrice della merce) per conseguire l'indennizzo del caso e solo per conoscenza alla M;

- l'intendimento della ITI di richiedere il risarcimento dei danni allegati solo nei confronti della Northern Assurance è reso palese anche dalla "nota per la spett.le ditta M s.p.a. - Bologna" in calce alla missiva 26 agosto 1983, con la quale in sostanza si chiede al vettore una collaborazione per ottenere dalla compagnia di assicurazione il pagamento dell'indennizzo.

3 - Con il primo motivo la ricorrente principale censura la sentenza sopra riassunta denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonché del principio devolutivo, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Si osserva, in particolare, che mentre nell'atto di appello si denunziava che "a norma dell'art. 2943 ultimo comma, c.c, la prescrizione è interrotta unicamente da un atto ... che presenti i due requisiti di provenire dal titolare del diritto .. e di manifestare la chiara volontà di conseguire il soddisfacimento del diritto inattuato" e che

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