Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22578

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22578
Data del deposito : 24 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di R S, nato a Reggio Emilia il 5.11.1969, contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 26.10.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere P C:ca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M G, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 31.1.2019, il Tribunale di Parma aveva riconosciuto S R responsabile del delitto di appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante, operato l'aumento per la continuazione, lo aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del R impugnando sia la sentenza della Corte di appello che l'ordinanza dichiarativa della assenza dell'imputato, con i seguenti motivi:

2.1 illegittimità della ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato in primo grado all'udienza del 19.10.2017, non rilevata dalla Corte di appello: sviluppate alcune premesse sullo stato della giurisprudenza in ordine ai presupposti della "assenza" ed alle conseguenze in punto di nullità assoluta ed insanabile della violazione della relativa disciplina, rileva che, nel caso di specie, il R era stato identificato il 31.7.2014 dai Carabinieri di San Martino in Rio avendo nell'occasione eletto domicilio presso la propria abitazione in quel Comune, via Prampolini n. 10;
ivi, prosegue, venne inviato, per la notifica, il decreto di citazione a giudizio perfezionatasi solo "per compiuta giacenza";
segnala che, ciò non di meno, il giudice di primo grado aveva dichiarato la assenza dell'imputato nonostante una PEC del difensore di ufficio dal cui tenore si evinceva chiaramente la mancanza di qualsiasi contatto con il ricorrente che non fu accertato nemmeno dal suo nuovo difensore di ufficio per l'udienza del 31.1.2019 quando il processo venne istruito e deciso;
segnala, pertanto, due profili di nullità, il primo legato alla mancata verifica dei presupposti dell'assenza incolpevole da parte del primo giudice e, il secondo, alla omessa rilevazione del vizio da parte del giudice di appello che, anche di ufficio, avrebbe dovuto provvedere in tal senso, con conseguente nullità anche della sentenza di secondo grado;

2.2 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai motivi di appello attinenti la affermazione di responsabilità: richiama le considerazioni svolte con l'atto di appello circa la farraginosità, vaghezza ed incertezza della deposizione della persona offesa che aveva riferito di quanto appreso dai terzi acquirenti della merce che non sono stati mai sentiti nel corso del processo;
osserva che il primo giudice, con una motivazione prossima alla apparenza, si era limitato a riassumere la deposizione della persona offesa senza spiegare la ragione per la quale non erano stati citati i testimoni diretti dando rilievo invece alla assenza dell'imputato quale scelta difensiva da cui trarre argomenti a carico;
analoghe considerazioni svolge per la sentenza di appello che ha giustificato gli ondeggiamenti della teste con il tempo trascorso, considerandoli indici di non calunniosità delle sue propalazioni;
sottolinea come la sentenza di appello sia stata costretta far riferimento alla prova documentale e, in particolare, alle fatture, senza tuttavia considerare che su una sola di esse vi era la dicitura "pagato", non siglata, certamente non idonea a fornire la prova dell'avvenuto pagamento nelle mani dell'odierno ricorrente piuttosto che del corriere, come avrebbe ordinariamente dovuto avvenire;
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